Le deroghe al divieto di coprire i posti dirigenziali non coperti alla data del 15 ottobre 2015 sono solo quelle espressamente prevista dal legislatore. In questa direziona va la deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Lazio n. 87 del 24 giugno. In aggiunta una deroga è prevista solamente nel caso che ciò sia assolutamente indispensabile per garantire la “erogazione di servizi essenziali”. Si danno indicazioni nettamente diverse rispetto alla lettura fornita dalla Conferenza Unificata dello scorso 14 aprile.

Leggiamo che le regole dettate dal comma 219 della legge di stabilità 2016 non innovano le disposizioni che regolamentano le assunzioni dei dirigenti: queste disposizioni intervengono sulla legittimità di questo tipo di assunzioni “con qualsivoglia tipologia contrattuale”, quindi siano esse a tempo indeterminato che determinato. Ed ancora, che la disposizione ha una natura transitoria e determina il “congelamento” dei posti che non erano coperti alla data del 15 ottobre 2015. In tal modo si è voluta dare attuazione, cristallizzando sia la situazione degli organici dirigenziali sia la relativa spesa, tanto al processo di radicale riforma della dirigenza pubblica dettato dalla legge n. 124/2015, cd riforma Madia, quanto alla trasformazione delle province e delle città metropolitane ed alla connessa esigenza di offrire una garanzia al personale ed ai dirigenti di tali amministrazioni. La norma ha carattere speciale ed opera in modo retroattivo, producendo i suoi effetti di cancellazione sui contratti stipulati dopo il 15 ottobre dello scorso anno; ha natura cogente, come dimostrato dalla scelta legislativa di indicare espressamente quali sono le eccezioni; si applica a tutte le pubbliche amministrazioni.

La deliberazione consente una deroga solamente al fine di garantire “la corretta erogazione di servizi essenziali secondo elementari principi di ragionevolezza e non contraddizione dell’ordinamento”.