Le amministrazioni pubbliche possono non ricorrere alla mobilità volontaria per posti per i quali è richiesta una specifica professionalità che non è rintracciabile tra quelle ordinariamente in possesso dei dipendenti e/o dirigenti di altre amministrazioni pubbliche, mentre la comunicazione ex articolo 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001 è obbligatoria per qualunque tipo di assunzione. Sono queste le principali indicazioni contenute nella sentenza della quarta sezione del Consiglio di Stato n. 305 del 28 gennaio.

Ci viene detto che è corretto” rilevare la “differenza tra la mobilità volontaria e quella d’ufficio ex art. 34-bis del Dlg 165/2001. Nell’un caso, ciascuna P.A. è tenuta a rendere nota la disponibilità dei soli posti in organico che scelgono di coprire con il passaggio diretto del personale da altre Amministrazioni e, nell’altro, deve dar contezza e render disponibili tutti i posti che intende coprire tramite il concorso .. è errato affermare che i posti da assegnare alla mobilità volontaria coincidano con quelli disponibili da mettere a concorso .. è evidente la non automatica estensibilità di siffatto principio (nda il vincolo alla mobilità volontaria) in ogni possibile contesto organizzativo, in particolare quando ai compiti d’istituto, connotati da elevata specialità, occorra applicare perlopiù personale con professionalità tecniche altrettanto specialistiche e in pratica infungibili (cfr., p.es., per i docenti universitari, ma ciò vale pure per ogni professionalità tecnica e/o ad alta specializzazione, Cons. St., VI, 16 settembre 2013 n. 4569)”.

Infine, “i posti da coprire con la mobilità vanno individuati, di volta in volta ed in base alla valutazione discrezionale circa il loro effettivo fabbisogno, soltanto in relazione a quei posti di funzione disponibili, che l’ente vuole ricoprire con il passaggio diretto di personale da altre Amministrazioni ed a fronte di professionalità adeguate per tutti i suoi compiti d’istituto. È allora compito dell’Agenzia dare adeguata pubblicità sì delle disponibilità dei posti in organico da ricoprire con la mobilità volontaria, ma pur sempre tenendo conto pure delle proprie esigenze organizzative, ossia modulandone il tipo ed il numero a seconda che si tratti d’immettere personale formato o da formare, in uffici strategici ed operativi o di supporto e di gestione, presso lo strutture centrali o nel territorio, ecc.
Di conseguenza, non è illegittimo “il bando in sé, ma al più il numero dei posti messi a concorso, da cui, se del caso, dovranno esser sì scorporati quelli da coprire con la mobilità, ma solo dopo la fissazione discrezionale dei previ criteri inerenti a detta procedura di trasferimento e la pubblicazione della relativa disponibilità”.