La decorrenza delle progressioni orizzontali non può andare oltre lo 1 gennaio dell’anno in
cui viene sottoscritto il contratto collettivo decentrato integrativo. La sottoscrizione della
semplice ipotesi non integra gli elementi che sono necessari per potere che la procedura
si sia conclusa e che il documento possa produrre i suoi effetti. In questa direzione vanno
le indicazioni contenute nel parere Aran CFL 124.
Tale conclusione è pienamente in linea con i principi che permettono di individuare “il
momento genetico del contratto collettivo, sia nazionale che integrativo, nel sistema della
contrattazione collettiva propria del lavoro pubblico privatizzato”. Non si può fare
riferimento all’articolo 1326 del codice civile perché occorre che “che la parte pubblica
risulti giuridicamente nella condizione di sottoscrivere il contratto collettivo quale fonte
delle obbligazioni da esso scaturenti è necessario che sia stato positivamente esperito
l’iter autorizzatorio previsto dallo stesso dlgs. 165/2001 e smi (e per il contratto integrativo
eventualmente anche dal CCNL) del quale l’ipotesi di contratto sottoscritta dalle parti
costituisce il presupposto ma che, ai fini dell’applicazione al personale del suo contenuto,
non ha alcuna efficacia giuridica non essendo il contratto ancora venuto ad esistenza”.
Alla stessa conclusione spingono le previsioni contenute nell’articolo 40, comma 4, del
d.lgs. n. 165/2001: la sottoscrizione definitiva costituisce il momento genetico del contratto
stesso”.
Si deve, in conclusione, evidenziare che il parere stigmatizza in modo molto duro la pratica
della contrattazione collettiva decentrata integrativa tardiva. Leggiamo infatti testualmente
che: “la prassi del tardivo avvio in corso d’anno delle trattative per il rinnovo del contratto
integrativo e la sua sottoscrizione definitiva nell’anno successivo, oltre a non risultare
rispondente al sistema negoziale configurato dalla disciplina legislativa e contrattuale, non
consente neppure, intervenendo ad esercizio concluso, di attuare una corretta
programmazione e gestione delle risorse finanziarie e umane”.