Il parere Aran n. 7086 del 13 settembre 2016 ci dice che le progressioni economiche non possono avere decorrenza allo 1 gennaio dell’anno precedente a quello della approvazione delle graduatorie e che, nel caso in cui siano fissate al 31 dicembre dello stesso anno, occorre dare atto della esistenza del finanziamento a carico della parte stabile del fondo per l’intero anno.

La prima indicazione è che occorre evitare una decorrenza retroattiva rispetto all’anno di approvazione delle graduatorie delle progressioni orizzontali.

Il parere perviene a tale conclusione sulla base delle indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato e del Dipartimento della Funzione Pubblica. Viene fatto riferimento in particolare la nota n. 79259 del 5 febbraio 2014 trasmessa al comune di San Vito dei Normanni, in cui leggiamo testualmente che: “non risulta possibile retrodatare la decorrenza delle progressioni anteriormente al 1° gennaio dell’anno nel quale risulta approvata la graduatoria delle stesse”.

Il parere ci dice inoltre che, se la decorrenza delle progressioni orizzontali è fissata nella parte finale dell’esercizio, in particolare nel caso in cui viene scelta la data del 31 dicembre, occorre dare atto della esistenza del finanziamento a carico della parte stabile del fondo per l’intero esercizio. Esso chiarisce che non vi è un divieto da parte dei contratti collettivi nazionali di lavoro a fissare al 31 dicembre dell’anno la decorrenza delle progressioni. Ci viene detto che è necessario dimostrare “in sede di relazione tecnico-finanziaria relativa al contratto integrativo .. l’esistenza e la relativa compatibilità di bilancio di risorse decentrate stabili, idonee a coprire integralmente e per un’intera annualità gli oneri per la progressione economica che si intende attivare”.