Le amministrazioni sono impegnate a dare corso alla costituzione del fondo per le risorse decentrate, il che costituisce peraltro la condizione preliminare essenziale per potere avviare e concludere la contrattazione collettiva decentrata integrativa e provvedere alla ripartizione del salario accessorio. Non si deve dimenticare che la mancata costituzione del fondo per le risorse decentrate determina, sulla base dei principi contabili dettati a seguito della cd armonizzazione, la conseguenza che l’ente può portare nell’avanzo vincolato ed utilizzare nell’anno successivo solamente le risorse di parte stabile. Ed ancora, che le risorse non utilizzate nel fondo dell’anno possono incrementare quello dell’anno successivo solamente se provengono dalla parte stabile, per cui quelle di parte variabile determinano una economia. Non a caso le indicazioni di numerose sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti e della stessa Aran ci dicono che la contrattazione tardiva deve essere ritenuta illegittima e che la stessa erogazione di tutte le forme di salario accessorio prima della stipula del contratto decentrato deve essere ritenuta di assai dubbia legittimità. Per queste ragioni le amministrazioni devono sciogliere, anche provvisoriamente, il nodo della inclusione nel tetto del fondo per la contrattazione decentrata degli incentivi per le funzioni tecniche.

 

LE REGOLE GENERALI

Occorre subito ricordare che la costituzione del fondo per le risorse decentrate spetta alle singole amministrazioni e che non è oggetto di contrattazione decentrata. Come relazione sindacale gli enti devono procedere alla informazione preventiva rispetto all’avvio della contrattazione.

La costituzione del fondo è un atto di gestione, dal che ne deriva la conseguenza che il dirigente (di norma o quello del personale o quello di ragioneria) vi provvede con una determinazione. Essa per la parte stabile non ha bisogno dell’intervento preventivo di nessun soggetto, mentre per la parte variabile, con riferimento all’articolo 15, commi 2 e 5, del CCNL 1.4.1999, nonché per la quota di risorse derivanti dai piani di razionalizzazione e destinate alla incentivazione del personale, è necessaria la deliberazione della giunta. Tale deliberazione è inoltre necessaria nelle amministrazioni che, dando applicazione alle disposizioni sulla sanatoria della contrattazione decentrata illegittima, provvedono al recupero delle somme erroneamente inserite nei fondi.

 

IL TETTO

Sulla base delle disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 75/2017 le risorse per il salario accessorio a partire dal 2017 non devono superare quelle dell’anno 2016. Mentre non è più necessario operare una decurtazione proporzionale alla diminuzione del personale in servizio, anche tenendo conto delle unità assumibili.
Per cui gli enti possono provvedere nel tetto del fondo 2016 alla costituzione di quello del 2017, senza tenere conto del numero dei dipendenti e dei dirigenti effettivamente in servizio. Si deve ricordare che le amministrazioni che hanno operato il taglio del fondo per la diminuzione del personale in servizio sulla base del metodo della media aritmetica, cioè seguendo le indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato, non devono sicuramente dare corso ad alcun taglio, anche se il numero dei dipendenti mediamente in servizio nel 2017 fosse inferiore a quello dei dipendenti mediamente in servizio nel 2016. La stessa indicazione non può essere fornita per le amministrazioni che hanno operato il taglio usando il metodo messo a punto dalla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia e dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni dei risparmi effettivi: si determinerebbe infatti una condizione di marcata sperequazione, visto che i tagli hanno prodotto in questo caso solamente un effetto parziale.

Si deve inoltre ricordare che, in modo consolidato, per le amministrazioni prive di dirigenti è stato fissato il principio che il tetto deve operare anche sulle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa. Occorre ricordare che tali risorse sono in queste amministrazioni al di fuori del fondo per la contrattazione decentrata, ma che si deve ritenere legittimo che si possa applicare una sorta di principio dei “vasi comunicanti”, per cui a condizione che si garantisca il non superamento del tetto complessivo delle risorse per il salario accessorio, le amministrazioni possono incidere sul fondo e sulle somme destinate alla incentivazione delle posizioni organizzative, modificandone il valore. Ovviamente a condizione che ciò si realizzi nel rispetto dei principi dettati dalla contrattazione collettiva e senza superare, nel complesso, il tetto del 2016.

Di conseguenza, la RIA dei dipendenti cessati nel 2016 e di quelli che cessano nel 2017 e negli anni successivi non può andare ad aumentare il tetto del fondo ed il suo eventuale inserimento determina come conseguenza la necessità di dovere tagliare altre voci o di contenere comunque il tetto massimo.

Si deve ricordare che al di fuori del tetto del fondo vanno le risorse indicate espressamente dalla RGS e dalle sezioni della Corte dei Conti: gli incentivi per gli avvocati (sicuramente per la quota proveniente da condanne dell’altra parte al pagamento delle spese legali), i risparmi del fondo per il salario accessorio e di quello per lo straordinario, i compensi Istat, le risorse provenienti da fondi comunitari, la quota dei risparmi provenienti dai piani di razionalizzazione di cui all’articolo 16 del DL n. 98/2011. Anche i compensi ancora da erogare ai tecnici per le incentivazioni per la realizzazione di opere pubbliche di cui al D.Lgs. n. 163/2006 vanno al di fuori del tetto del fondo.
La RGS con il parere 91397/2017, assumendo un orientamento nettamente diverso rispetto alle indicazioni della deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Molise n. 161/2017, ritiene che i compensi per la incentivazione per il recupero di evasione Ici e per gli avvocati non erogati nel corso dell’anno possano essere riportati in quello successivo tra le somme a destinazione vincolata, al pari di quelli che derivano dalla parte stabile del fondo. Si deve inoltre ritenere che anche questi compensi vadano esclusi dal tetto del fondo per la contrattazione decentrata.

 

IL FONDO 2017

Sulla base delle previsioni dettate dal D.Lgs. n. 75/2017 le risorse per il salario accessorio non devono superare a partire dall’anno 2017 quelle del 2016. Tale previsione opera, per esplicita previsione legislativa, già dallo scorso 1 gennaio e la norma abroga il comma 236 della legge n. 208/2015, per il quale i fondi non dovevano superare quelli del 2015 e dovevano essere ridotti in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio, tenendo conto degli assumibili.

Il combinato disposto di tali due previsioni consente di superare i dubbi interpretativi e, quindi, ci impone di dare corso alla applicazione delle nuove disposizioni per l’intero anno 2017. Di conseguenza, le amministrazioni che avessero già costituito il fondo del corrente anno dando corso alla riduzione per le diminuzioni del personale e restando all’interno del tetto del fondo del 2015, dovrebbero rivederlo ed applicare le nuove disposizioni. In base alle quali il fondo a partire dal 2017 non deve più tenere conto dell’andamento del numero dei dipendenti.

Occorre inoltre ricordare che le amministrazioni devono evitare di incorrere in uno dei seguenti tre errori, che si registrano molto spesso. Il primo è che tutti gli enti devono dare applicazione al vincolo di cui all’articolo 9, comma 2 bis, del DL n. 78/2010, per il quale le amministrazioni a partire dal fondo 2015 devono consolidare il taglio operato nel 2014 per restare entro il tetto del 2010 e per la diminuzione del personale in servizio. L’assenza di questa voce getta di per sé un sospetto di legittimità sulla costituzione del fondo.

Inoltre, gli enti devono considerare (ex pluris circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 19/2017) che nella riduzione del fondo del 2016 per la diminuzione del personale in servizio si deve tenere conto degli assumibili, a prescindere dalla considerazione che effettivamente queste assunzioni si siano effettivamente concretizzate o meno nel corso dell’anno.
Infine, gli enti senza dirigenti devono ricordare che non possono aumentare le spese previste per il 2016 per il salario accessorio delle posizioni organizzative. Di conseguenza, l’eventuale aumento del numero di questi incarichi deve essere finanziato con la diminuzione delle indennità di posizione e di risultato in godimento, così da garantire il non superamento del tetto delle risorse destinate a questa finalità nel 2016, tranne che si proceda ad una riduzione in misura corrispondente delle risorse per la contrattazione decentrata.

 

IL TETTO COMPLESSIVO

Il calcolo del tetto al salario accessorio deve essere effettuato complessivamente e non in modo analitico per singola voce; si deve pervenire a questa conclusione alla luce delle previsioni del dettato legislativo che fanno riferimento al complesso delle somme destinate al finanziamento del salario accessorio rispettivamente per i dirigenti ed i dipendenti, nonché per le posizioni organizzative nei comuni privi di dirigenti. Sono queste le principali indicazioni contenute nella deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Emilia- Romagna n. 100/2017.

Il tetto del fondo deve essere considerato nel suo complesso: in questa direzione, ci viene ricordato, andava già la deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 26/2014. Leggiamo che dalla volontà del legislatore e dalla lettera del dettato normativo si “denota una evidente volontà di ricomprendere nella fattispecie normativa ogni genere di risorse funzionalmente destinate ad offrire copertura agli oneri accessori del personale, senza alcuna considerazione per l’origine o la provenienza delle risorse se non sotto il profilo della presenza di un vincolo di destinazione giuridicamente rilevante. Occorre riconoscere che tanto le risorse del bilancio imputate al fondo, quanto le risorse direttamente stanziate in bilancio a copertura degli oneri relativi alle posizioni organizzative nei Comuni privi di qualifiche dirigenziali presentano le medesime caratteristiche funzionali di destinazione e sono idonee ad incrementare la spesa per il trattamento accessorio del personale in ragione del loro concreto utilizzo”. Ed ecco di conseguenza la indicazione conclusiva: il tetto del salario accessorio deve essere “applicato all’ammontare complessivo del trattamento accessorio e non alle sue singole componenti, considerato che l’unico vincolo esplicitato dalla legge è dato dall’ammontare complessivo delle risorse destinate per il 2016 al trattamento accessorio, che non può appunto superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015”. Va da sé che questo principio, ancorchè dettato espressamente per l’applicazione del comma 236 della legge n. 208/2015, si deve applicare anche alle previsioni dettate dal D.Lgs. n. 75/2017, in base alle quali –come prima ricordato- sussiste il divieto a partire dall’anno 2017 di superare il tetto del fondo del 2016.

Si deve infine ricordare che è da considerare ormai come consolidato il principio per cui “il contenimento dei costi del personale dei comuni debba essere praticato, e quindi poi valutato, sotto il profilo sostanziale, cioè sommando alla spesa di personale propria la quota parte di quella sostenuta dall’Unione dei comuni”.

 

LE RISORSE AGGIUNTIVE ED IL MANCATO RISPETTO DEL PATTO

Le amministrazioni che non hanno rispettato il patto di stabilità non possono inserire nel fondo le risorse che dipendono dalla scelta discrezionale dell’ente, mentre tale divieto non si applica né agli incrementi previsti da norme di legge né ai risparmi derivanti dalla mancata integrale utilizzazione della parte stabile del fondo. In questa direzione vanno le indicazioni contenute nel parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Sardegna n. 59/2017, che riprende indicazioni analoghe contenute nella delibera delle sezioni della Corte dei Conti della Toscana n. 130/2017, della Liguria n. 31/2017 e del Friuli V.G. n. 18/2014. La deliberazione prende in esame il fondo dell’anno 2016 di una amministrazione provinciale che non ha rispettato il patto di stabilità nell’anno 2015. Il parere detta comunque un principio che è possibile riferire a tutte le amministrazioni ed a tutte le violazioni sia al patto di stabilità, sia al pareggio di bilancio, sia al tetto della spesa di personale.

Leggiamo testualmente che il divieto fissato dal legislatore e dal contratto collettivo nazionale di lavoro si riferisce “unicamente alle risorse che l’Amministrazione discrezionalmente può destinare alla contrattazione integrativa, mentre sarebbero escluse dall’ambito del divieto contenuto nella norma le risorse aggiuntive destinate alla contrattazione integrativa direttamente da norme di legge, quindi non determinabili dall’Amministrazione. Deve ritenersi, altresì, che non rientrino nel divieto posto dalla disposizione in esame neppure le risorse destinate al trattamento accessorio del personale direttamente dalla contrattazione collettiva nazionale di comparto, nel rispetto delle cui previsioni deve svolgersi la contrattazione decentrata a livello di amministrazione”.
La seconda indicazione di rilievo è la seguente: “le risorse non utilizzate del Fondo degli anni precedenti costituiscono, risorse variabili, che non possono essere consolidate in quanto si tratta di poste che non hanno carattere di certezza e di stabilità nel tempo, e che devono essere espressamente quantificate in occasione della costituzione del Fondo di ciascun anno.. le risorse stesse, oggetto di un mero trasferimento temporale di spesa, non possono che essere considerate fra le voci di natura variabile, a prescindere dalla eventuale certezza e stabilità della voce sulla quale le economie sono state realizzate. Si ritiene, conseguentemente, che l’Ente, anche se inadempiente all’obbligo del rispetto del patto di stabilità, possa incrementare il Fondo per la contrattazione decentrata di ciascuna annualità, nella parte variabile, con le risorse già stanziate nel Fondo dell’anno precedente e non attribuite e in tal senso costituenti economie (Sezione Friuli Venezia Giulia delibera n. 18/2014/PAR)”.

Di conseguenza, il divieto riguarda l’articolo 15, commi 2 e 5, del CCNL 1.4.1999 per il personale e l’articolo 26, comma 3, del CCNL 23.12.1999 per i dirigenti. Esso non include le risorse destinate alla incentivazione dei tecnici, al recupero di evasione ICI ed alle altre opportunità previste dal legislatore come incremento del fondo.

 

LE INDICAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI

Le disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 75/2017 in tema di tetto al fondo per il salario accessorio segnano un momento di discontinuità rispetto alle regole precedentemente in vigore, con riferimento al tetto del 2015 fissato dal comma 236 della legge n. 208/2015. La deroga al tetto del fondo per i piani di razionalizzazione è giustificata solamente nel caso di attività aggiuntive ed ulteriori rispetto a quelle ordinarie. Una quota fino al 50% dei risparmi derivanti dai piani di razionalizzazione di cui al DL n. 98/2011 può essere destinata alla incentivazione del personale, percentuale che sale al 100% per il recupero delle somme illegittimamente inserite nei fondi per la contrattazione decentrata integrativa, ma in ogni caso solamente per il primo anno. In deroga al tetto del fondo vanno anche le incentivazioni per gli avvocati con compensazione delle spese e, comunque, la corresponsione degli incentivi per l’avvocatura è subordinata alla adozione da parte dell’ente dello specifico regolamento.

Le risorse provenienti dai fondi comunitari destinate alla incentivazione del personale devono essere considerati in deroga rispetto al tetto del fondo per la contrattazione decentrata. Dalla mancata costituzione del fondo si determina la conseguenza che solo le risorse di parte stabile confluiscono nell’avanzo vincolato, mentre le altre vanno in economia di bilancio. Il taglio del fondo operato nel 2015 per consolidare quello del 2014 è di fatto permanente e solo le amministrazioni che, oltre a conseguire i risparmi previsti ne stanno realizzando di nuovi, possono dare corso all’allungamento del periodo a propria disposizione per il completamento del recupero delle somme illegittimamente spese per la contrattazione decentrata integrativa. Il fondo 2016 da assumere come base per quelli degli anni successivi comprende anche i tagli operati allo stesso per restare nel tetto del fondo 2015.

Sono queste le più recenti indicazioni dettate dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti in tema di fondi, contrattazione decentrata ed incentivazione.

 

LE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. N. 75/2017

Per il parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Sicilia n. 136/2017 le disposizioni dettate dal decreto attuativo della riforma cd Madia in materia di lavoro pubblico segnano un punto di discontinuità rispetto alle regole dettate in precedenza dal comma 236 della legge n. 208/2015, cd di stabilità 2016, che fissavano nel fondo 2015 il tetto insuperabile per i fondi degli anni successivi e che imponevano la riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio, tenendo conto delle capacità assunzionali. Disposizioni che, nei giudizi delle sezioni regionali di controllo della magistratura contabile, si ponevano in linea di continuità con i vincoli dettati dall’articolo 9, comma 2 bis, del DL n. 78/2015, vincolo per il quale negli anni dal 2011 al 2014 non si poteva superare il tetto del fondo 2010 e tali risorse andavano ridotte in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio.

Leggiamo nel parere che un elemento di discontinuità è, “ad esempio, la peculiare disciplina per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell’anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015 (per i quali, l’ammontare complessivo delle risorse non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell’anno 2016). Nella medesima prospettiva, il successivo comma 3, fermo restando il limite delle risorse complessive, consente agli enti locali di “destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l’attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile”. Siamo in presenza di una “pregnanza delle variabili introdotte dalla riforma di sistema, che segnano un momento di discontinuità rispetto al regime pre vigente”.

 

I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE

Per il parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Emilia-Romagna n. 136/2017 le risorse provenienti da piani di razionalizzazione vanno in deroga rispetto al tetto del fondo solamente se prevedono lo svolgimento di attività aggiuntive. Per il parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Toscana n. 165/2017 i proventi dei piani di razionalizzazione possono essere destinati alla incentivazione del personale solamente per il primo anno.

Il parere dei giudici contabili emiliani ricorda in premessa le indicazioni contenute nella deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 34/2017 per la quale “le economie derivanti dall’attuazione dei piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all’art.16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, sono escluse dal tetto di spesa previsto dall’art.1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 qualora conseguano a specifiche iniziative volte al raggiungimento di puntuali obiettivi di incremento della produttività individuale del personale interno all’Amministrazione da realizzare mediante il diretto coinvolgimento delle unità lavorative in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro”. Di conseguenza, il parere ci dice che si deve ritenere che “nell’assumere ogni scelta amministrativa di sua esclusiva pertinenza in merito alla destinazione delle economie realizzate con il piano di razionalizzazione, l’Ente debba focalizzarsi sulla valutazione di eventuali mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro spettanti al collaboratore. La fattispecie non si configura, necessariamente, qualora si prospetti un’evoluzione delle competenze conoscitive e professionali del personale legate ad un processo di cambiamento nell’organizzazione della prestazione alla cittadinanza di un determinato servizio da cui discende l’economia di spesa”.

Il parere dei giudici contabili toscani in primo luogo ricorda che “le somme derivanti dalle misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture di servizio e dei beni immobili, non possono essere utilizzate per le finalità indicate dal comune, in nessun caso. Infatti, i commi 594-599 dell’art. 2 della legge n. 244/2007, che hanno introdotto tali misure, nulla dispongono al riguardo, limitandosi a porre un obbligo normativo di riduzione di alcuni tipi di spese di funzionamento, senza prevedere alcun tipo di meccanismo premiale”. Invece, “le somme derivanti dai piani di razionalizzazione .. possono essere utilizzate annualmente, nell’importo massimo del 50% per la contrattazione integrativa, di cui il 50% destinato alla erogazione dei premi previsti dall’art. 19 del d. lgs. 150/2009, oppure, per una quota anche pari al 100%, per il recupero delle somme indebitamente erogate di cui all’art. 4, comma 1, del d.l. 16/2014” (cd sanatoria della contrattazione decentrata illegittima).

Queste somme possono essere utilizzate, sulla base del dettato legislativo testuale, “nell’importo massimo del 50%, per la contrattazione integrativa, di cui il 50% destinato alla erogazione dei premi previsti dall’ articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. L’utilizzo, quindi, deve essere annuale, senza la possibilità di un riporto agli esercizi successivi .. ed anche la ratio della norma depone per la soluzione negativa. La finalità principale per cui la norma sui piani di razionalizzazione è stata introdotta, è il miglioramento dei saldi di finanza pubblica”. Le deroghe sono espressamente fissate dal legislatore: di conseguenza, oltre alle esplicite indicazioni legislative non possono essere introdotte eccezioni: “i risparmi conseguiti costituiscono delle economie, definitivamente acquisite a bilancio, senza possibilità di utilizzazione negli anni successivi. Consentire l’utilizzo delle economie negli anni successivi, come se potessero confluire in un fondo di riserva, costituirebbe una violazione sia della lettera, sia dello spirito della norma”.

 

I COMPENSI PER L’AVVOCATURA

Anche i compensi incentivanti gli avvocati in caso di successi nei contenziosi con compensazione delle spese vanno in deroga al tetto del fondo e la incentivazione di queste figure professionali non può essere disposta se l’ente non ha adottato il relativo regolamento. Sono queste le principali indicazioni contenute nel parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Campania n. 235/2017.

Il parere si apre con la considerazione per cui vanno in deroga la tetto del fondo le “risorse destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili e che dovrebbero altrimenti essere acquisite attraverso il ricorso all’esterno da parte dell’amministrazione, con possibili costi aggiuntivi per il bilancio di singoli enti”( cfr. Corte dei conti, Sezione di controllo per la regione Friuli Venezia Giulia 12/2015 che richiama SSRR 51/2011)”. Sulla base di questa indicazione di carattere generale vanno in deroga al tetto del fondo “tanto gli importi derivanti da sentenze favorevoli con condanna di controparte al pagamento delle spese, quanto quelli derivanti da sentenze favorevoli con compensazione delle spese di lite, che sarebbero da finanziare con specifici fondi di bilancio. Ciò in quanto appare fuorviante e non corretto considerare i compensi ai legali interni quale trattamento accessorio incentivante, rappresentando viceversa gli stessi retribuzione per l’attività professionale espletata in favore dell’Ente pubblico, precisando altresì che è del tutto irrilevante la derivazione dei compensi dalla condanna di controparte alle spese del giudizio, piuttosto che dalla loro compensazione tra le parti ( cfr. Corte dei conti, Sez. reg. contr. Friuli Venezia Giulia 12/2015 e Liguria n. 86/2013)”.

Conclude infine il parere stabilendo che “durante il periodo di adeguamento del regolamento comunale non è possibile liquidare i compensi maturati medio tempore dopo il 1° gennaio 2015 fino all’adeguamento del regolamento, in quanto la norma legislativa ne vieta la corresponsione” (articolo 9 DL n. 90/2014).

 

LE RISORSE COMUNITARIE

Le risorse comunitarie destinate alla incentivazione del personale per la realizzazione di progetti finanziati dalla UE possono essere erogate al personale e non entrano nel tetto dei fondi per la contrattazione decentrata. Sono queste le principali indicazioni contenute nella deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 20/2017.

La pronuncia detta il seguente principio di diritto: “I compensi corrisposti a valere sui fondi strutturali e di investimento europei (SIE) in conformità con l’art. 15 del CCNL 1° aprile 1999 e con le norme del diritto nazionale e dell’Unione europea, per l’attuazione di progetti di valorizzazione della produttività individuale del personale regionale addetto alla gestione e al controllo dei fondi comunitari, selezionati dall’Autorità di gestione nel contesto degli accordi di partenariato al fine di migliorare la capacità di amministrazione e di utilizzazione dei predetti fondi, ai sensi degli artt. 5 e 59 del Reg. (UE) n. 1303/2013, non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a condizione che siano congruamente predeterminati nel loro ammontare e siano diretti ad incentivare l’impiego pertinente, effettivo e comprovabile di specifiche unità lavorative in mansioni suppletive rispetto all’attività istituzionale di competenza. Trattandosi di gestione vincolata, i compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi saranno riconosciuti nella misura dell’effettivo concorso dei Fondi SIE”.

La deliberazione evidenzia in primo luogo la sostanziale continuità del vincolo per cui le risorse destinate al salario accessorio non devono dal 2017 superare quelle del 2016, vincolo dettato dall’articolo 23 del D.Lgs. n. 75/2017, con quelli analoghi dettati in precedenza dal legislatore. In questa direzione vanno “sia il permanere del favor verso le politiche di sviluppo della produttività individuale del personale di cui al d.lgs. n. 150/2009, come confermato dalla finalità di assicurare la valorizzazione del merito e dalla possibilità di incrementare la sola componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa, sia l’assenza di elementi innovativi tali da alterare i principi applicativi su cui era stato costruito il parametro di riferimento previsto dal comma 236 e, prima ancora, dall’art. 9, comma 2-bis, del decreto-legge n. 78/2010. Invero, il mancato richiamo alla riduzione del fondo in ragione della diminuzione del personale e di quello assumibile e il regime speciale previsto per gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno del 2015, costituiscono aspetti della recente disciplina che connotano le modalità applicative del nuovo tetto di spesa senza incidere sulla struttura di fondo del meccanismo di calcolo con il quale, dal 2011, il legislatore ha inteso congelare le risorse per la contrattazione integrativa”. Da questo assunto discende la sostanziale continuità dei principi interpretativi dettati dalla magistratura contabile, a partire dalla deliberazione delle sezioni riunite di controllo n. 51/2011. Sulla base di tali principi si deve ritenere che “gli incrementi della componente variabile del trattamento accessorio oltre il limite di spesa siano consentiti nelle ipotesi in cui concorrano ad uno sviluppo della produttività individuale del personale mediante l’affidamento di incarichi aggiuntivi, specifici e straordinari, a valere su risorse vincolate etero-finanziate ovvero non incidenti sugli equilibri di bilancio dell’ente in quanto produttivi di economie”.
Le amministrazioni che vogliono utilizzare risorse comunitarie per incentivare il proprio personale impegnato nella realizzazione di progetti finanziati dalla UE devono rispettare le condizioni indicate dall’articolo 15 del CCNL 1.4.1999, quindi procedere con aumenti previsti da specifiche disposizioni di legge o finalizzati alla attivazione di nuovi servizi e/o al miglioramento, ampliamento o estensione degli stessi. Questi enti devono “anzitutto costituire un vincolo di destinazione specifico della spesa a sostegno delle predette iniziative progettuali”. Tali risorse devono inoltre essere quantificate “in modo preventivo, congruo e ragionevole.. dovranno essere correlate, in sede di programmazione, agli obiettivi di miglioramento dei servizi da realizzare attraverso il concreto, diretto e prevalente apporto del personale dell’ente, per essere infine utilizzate, a consuntivo, in funzione dell’impegno del personale e del grado di effettivo conseguimento degli obiettivi”. Le attività svolte dai dipendenti devono inoltre essere effettivamente “aggiuntive” rispetto a quelle svolte normalmente. Nel rispetto di questi vincoli, tali risorse possono essere destinate alla incentivazione del personale e vanno in deroga al tetto delle risorse per il salario accessorio.

 

IL FONDO E LA MANCATA CONTRATTAZIONE

Solamente le risorse di parte stabile possono confluire nell’avanzo vincolato in caso di mancata costituzione del fondo. Possono essere così riassunte le principali indicazioni contenute nel parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Molise n. 161/2017. Il parere riprende le indicazioni fornite dalla stessa sezione nella deliberazione n. 218/2015 e dalla sezione di controllo della magistratura contabile del Veneto nella deliberazione n. 236/2016. In questa delibera leggiamo testualmente che “l’effetto della mancata costituzione del Fondo è quella di far confluire nel risultato di amministrazione, vincolato, la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, ovvero la parte stabile: con la conseguenza che tutte le risorse di natura variabile ivi incluse quelle da riportare a nuovo vanno a costituire vere e proprie economie di spesa”. Ed ancora che “è la formale deliberazione di costituzione del Fondo che assume rilievo quale atto costitutivo finalizzato ad attribuire il vincolo contabile alle risorse.. quello che emerge dalla lettura della norma è l’esigenza di un momento ricognitivo sulla consistenza del Fondo, nelle sue componenti stabile e variabile, che intervenga entro l’esercizio di riferimento”. Indicazioni che sono coerenti con i dubbi sollevati ancor prima della entrata in vigore del nuovo sistema contabile dalla Corte dei Conti sulla legittimità della cd contrattazione tardiva, parere n. 287/2011 della sezione di controllo della Lombardia. Il divieto di riproposizione negli anni successivi in caso di mancata costituzione del fondo si applica anche agli incentivi agli avvocati ed a quelli per la incentivazione delle funzioni tecniche. Nella stessa direzione vanno anche le indicazioni Aran, parere 482/2012, per le quali queste forme di incentivazione “non possono né essere utilizzate per altri scopi, diversi da quelli prefissati, né, a maggior ragione, essere trasportate sull’esercizio successivo in caso di non utilizzo nell’anno di riferimento”.

 

IL CALCOLO DEL FONDO ED IL RECUPERO

Il taglio del fondo per la diminuzione del personale in servizio nel 2014 rispetto al 2010 è diventato di fatto permanente, anche se non deve più essere formalmente proposto. Per allungare la durata massima dell’arco temporale entro cui vanno effettuati i recuperi per gli errori nella costituzione del fondo occorre dimostrare che le attività già messe in campo in questa direzione vengono effettivamente realizzate e che l’ente sta dando luogo ad ulteriori misure di riduzione della spesa corrente, in particolare attraverso la razionalizzazione delle società controllate. Sono queste le indicazioni contenute nella deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Liguria n. 64/2017.

Con riferimento al vincolo del consolidamento nel fondo 2015 dei tagli operati nel 2014 per la diminuzione del personale la deliberazione ci dice che “l’obbligo di ridurre il fondo per la contrattazione integrativa in misura pari ai risparmi conseguiti nel quadriennio 2011-2014 (di vigenza della prima formulazione del più volte citato art. 9, comma 2-bis) non è più operante dal 2016 (anno in cui, con l’introduzione dell’art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015, la norma di finanza pubblica in materia è mutata), né riprodotto dal 2017 (in cui è stata abrogata anche la norma precedente, sostituita con altra, anche se similare). Tuttavia, i soli effetti della ridetta decurtazione continuano ad operare, costituendo uno degli elementi numerici in base ai quali è stato costituito, concretamente, il fondo per la contrattazione integrativa del 2015, che ha operato come tetto di riferimento per il successivo anno 2016, e, di conseguenza, per il corrente anno 2017”.

Nella deliberazione leggiamo inoltre che “al fine del legittimo ricorso alla facoltà di proroga quinquennale, le regioni e gli enti locali nella prescritta annuale relazione, corredata del parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, da allegare al rendiconto consuntivo, devono dimostrare, in primo luogo, il conseguimento degli obiettivi periodici di recupero delle risorse finanziarie affluite in eccesso, in anni precedenti, ai fondi per la contrattazione integrativa, nonché (requisito richiesto solo in caso di proroga dei piani) la realizzazione di ulteriori riduzioni di spesa in altri aggregati (afferenti, in particolare, a processi di soppressione e fusione di società e di altri enti strumentali)”.

 

IL TETTO AL FONDO

L’importo del fondo 2016 da non superare a partire dal 2017 deve comprendere anche i tagli operati per restare nel tetto del fondo del 2015. Possono essere così riassunti i principali principi dettati dalla deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Piemonte n. 139/2017.
Leggiamo testualmente che “l’importo determinato per l’anno 2016 (da intendersi come importo massimo), assunto dal Legislatore quale parametro limitativo della spesa, calcolato con le decurtazioni effettuate nell’anno precedente, è da intendersi quello risultante dal riallineamento del fondo 2016 all’importo dell’anno 2015, come già operato dall’Amministrazione in esecuzione della norma (comma 236 cit.) poi abrogata”.

 

 

LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA ILLEGITTIMA

Le risorse erogate per progressioni economiche illegittime fino al 31.12.2012 non vanno recuperate dai dipendenti; le somme di salario accessorio recuperate a carico del personale perché erogate illegittimamente non possono essere aggiunte al fondo per la contrattazione decentrata. I soggetti sindacali non sono responsabili del contenuto di contratti decentrati illegittimi, a differenza dei dirigenti e dei revisori dei conti. Sono queste le più importanti indicazioni dettate dalla Corte dei Conti, per le prime attraverso uno specifico parere, per le seconde con una sentenza di appello.

Si conferma il rilievo che assume il corretto rispetto dei vincoli dettati dal legislatore e dalla contrattazione con riferimento ai contratti collettivi decentrati integrativi, materia che molto spesso determina la maturazione di responsabilità amministrativa.

 

LE SOMME ILLEGITTIMAMENTE EROGATE

Il parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia n. 249/2017 ci dice che anche alle somme erogate illegittimamente come progressioni orizzontali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 3, del D.L. n. 16/2014 nella lettura data dalla Conferenza Unificata del 10 luglio 2014, per cui i compensi corrisposti al personale in modo errato fino a tutto l’anno 2012 non devono essere recuperati a carico degli stessi. Mentre le somme che vengono recuperate dai dipendenti per compensi illegittimamente percepiti non possono andare ad implementare il fondo per la contrattazione decentrata, né tanto meno andare in deroga al tetto del fondo stesso, come invece è previsto per le somme non spese del fondo per la contrattazione decentrata, anzi meglio delle somme non spese provenienti dalla parte stabile dello stesso.

Con riferimento ai compensi erogati erroneamente come progressioni orizzontali, il parere chiarisce che si deve considerare “non più possibile il recupero degli emolumenti erogati a titolo di progressione economica orizzontale fino al 31 dicembre 2012 (stante la disapplicazione della sanzione della nullità disposta dall’illustrato art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 16 del 2104). Diversamente, per l’arco temporale 2013-2016, torna ad essere applicabile la regola generale posta dall’art. 40, comma 3-quinquies, del d.lgs. n. 165 del 2001, con conseguente nullità degli emolumenti economici attribuiti (in base all’accertamento condotto dal Comune istante, di cui la Sezione prende meramente atto) e recupero a carico del dipendente beneficiario”.

Sostiene inoltre il parere che “nessuna norma di legge o del contratto collettivo nazionale di comparto consenta la destinazione degli emolumenti accessori erogati in modo illegittimo in anni precedenti nei fondi per la contrattazione integrativa degli esercizi successivi. L’art. 40 del d.lgs. n. 165 del 2001, che disciplina la materia, anche dopo la novella apportata di recente dal d.lgs. n. 75 del 2017, non contiene alcuna disposizione che permetta l’alimentazione dei fondi per la contrattazione integrativa con le risorse derivanti dal recupero, a carico dei dipendenti, di emolumenti accessori attribuiti in contrasto con norme di legge o di CCNL, né similare previsione si trova in altre norme del decreto sul pubblico impiego che trattano l’argomento, per esempio, l’art. 40-bis o l’art. 45. Quest’ultimo, unitamente al precedente art. 40, rimanda, infatti, alla contrattazione collettiva nazionale la definizione delle risorse che possono affluire ai fondi per il trattamento accessorio del personale, che, a sua volta, non contiene una norma che permetta l’alimentazione di questi ultimi con le risorse derivanti dal recupero, a carico di dipendenti, di emolumenti erogati contra legem o in contrasto con il CCNL (può farsi riferimento, per il personale non dirigente degli enti locali, agli artt. 15 e 17 del CCNL del 1° aprile 1999 e artt. 31 e 32 del CCNL del 22 gennaio 2004)”.

Conclude il parere dicendoci che non è possibile fare analogie con le “economie discendenti dal mancato integrale utilizzo delle risorse confluite nel fondo (art. 17, comma 15, del CCNL del 1° aprile 1999). Le due ipotesi divergono profondamente, posto che la rilevazione di un’economia deriva, in modo fisiologico, dalla mancata integrale destinazione delle risorse annuali del fondo per la contrattazione integrativa, mentre le somme incassate a seguito del recupero a carico di un dipendente discendono dalla pregressa erogazione (fattispecie patologica) di emolumenti illegittimi. Pertanto, nel primo caso la norma contrattuale prevede, congruamente, la possibilità di utilizzo negli anni successivi, mentre nel secondo nulla dispone, costituendo semplice sanzione all’accertata erogazione illegittima (si consideri, altresì, che, a fronte della dichiarata nullità, il procedimento di materiale recupero potrebbe, per ragioni varie, non concretizzarsi)”. Come si vede, il parere perviene a questa conclusione sulla base di considerazioni formali, in particolare l’assenza di una specifica disposizione che lo consente, ma esso sembra tralasciare un dato assai importante: quelle recuperate dai dipendenti sono risorse del fondo e la mancata ripartizione tra i dipendenti le sottrae da tale destinazione vincolata.

 

LA RESPONSABILITA’ DEI SOGGETTI SINDACALI

Non matura responsabilità in capo ai soggetti sindacali per la contrattazione decentrata illegittima. E’ questa la indicazione fornita dalla sentenza n. 175/2017 della prima sezione giurisdizionale di appello della Corte dei Conti. Si conferma la maturazione di responsabilità in capo ai dirigenti ed ai componenti il collegio dei revisori per la mancata segnalazione delle illegittimità delle scelte contenute nel contratto collettivo decentrato integrativo. La responsabilità, nel caso specifico, è maturata per progressioni orizzontali effettuate in modo illegittimo, peraltro con risorse che non sono contenute nel fondo per la contrattazione decentrata.

Non si può dare corso alla estensione della contestazione anche ai soggetti sindacali in quanto gli stessi “non sono in rapporto di servizio con l’amministrazione, quando esercitano la funzione sindacale”. Quindi siamo in presenza della mancanza di un elemento essenziale per la maturazione della responsabilità amministrativa; tale indicazione sembra chiudere definitivamente la porta ad ogni ipotesi di coinvolgimento di tali soggetti nella maturazione di questa forma di responsabilità.
Sono molto significative le parole con cui viene sintetizzato dai giudici contabili il ruolo della delegazione trattante di parte pubblica: essa “può- ed anzi deve- dirigere la contrattazione decentrata nei binari corretti delle normative non potendo certamente sottostare a proposte avulse dal contesto normativo in materia o cedere a pressioni rivendicative di categoria”.

In capo al dirigente del personale la responsabilità matura perché, “attraverso il comportamento tenuto in occasione del recepimento della contrattazione decentrata, pur essendo tenuta a farlo per il ruolo rivestito, nulla rilevò, ma anzi avallò la perpetuazione dell’illegittimità manifesta”.

Da sottolineare che per il mancato intervento di controllo sui contenuti del contratto decentrato illegittimo, in capo ai revisori dei conti/collegio sindacale (siamo nell’ambito di una ASL) matura responsabilità per il 50% del danno totale che è stato procurato all’amministrazione.

La sentenza si sofferma, infine, sulla prescrizione della responsabilità amministrativa. Essa ribadisce le letture consolidate nella giurisprudenza della Corte dei Conti, per cui si deve ritenere che “nel caso di pagamenti frazionati nel tempo, risalenti tuttavia ad un unico atto deliberativo, il dies a quo della prescrizione coincida con le singole erogazioni indebite, che determinano la lesione concreta ed attuale del patrimonio dell’amministrazione danneggiata, consentendo al pubblico ministero contabile di agire in giudizio per far valere la domanda di risarcimento danni secondo i principi di cui all’articolo 2935 del codice civile, in base al quale si può agire in giudizio per tutelare i propri diritti dal momento in cui gli stessi diritti possono essere fatti valere”. Non assumono rilievo circostanze successive, quali la eventuale cessazione dalla carica, degli amministratori e/o dei dirigenti.

 

L’INCENTIVO DELLE FUNZIONI TECNICHE

L’incentivo delle funzioni tecniche entra nel fondo per le risorse decentrate e deve essere conteggiato ai fini del non superamento del tetto del fondo dell’anno 2016. E’ questa la indicazione dettata dalla sezione autonomie della Corte dei Conti n. 24 dello scorso 10 ottobre, che riprende quanto la stessa ha affermato nella deliberazione n. 7/2017. La deliberazione rigetta la richiesta di riesame avanzata dalla sezione regionale di controllo della magistratura contabile della Liguria nel parere n. 58/2017. Altro importante elemento che viene ribadito dalla deliberazione è che questi oneri devono considerarsi compresi nel tetto della spesa del personale, di cui al comma 557 della legge n. 296/2006, cd legge finanziaria 2007.

 

LA PRONUNCIA
La richiesta di riesame è giudicata inammissibile dalla sezione autonomie della magistratura contabile in quanto non è basata sulla presenza di elementi legislativi o giurisprudenziali nuovi o su “nuove e diverse situazioni di fatto sulle quali l’organo nomofilattico non abbia avuto occasione di soffermarsi”.

Siamo in presenza di indicazioni molto drastiche, come dimostrato dal fatto che la pronuncia non entra nel merito delle richieste della sezione di controllo della Liguria, ma si limita ad un giudizio di tipo procedurale: non ci sono elementi innovativi ed il parere nomofilattico è stato reso. Ed ancora, essa non affronta in alcun modo le conseguenze assai problematiche che si determineranno in numerose amministrazioni a seguito del superamento del tetto delle risorse destinate alla incentivazione del personale.

 

I PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE

La deliberazione della sezione autonomie ricorda in premessa i seguenti elementi su cui la stessa ha avuto modo di esprimersi e che si devono considerare consolidati. In primo luogo si deve giudicare che sono “esclusi dal computo delle voci di spesa da ridurre a norma dell’art. 1, commi 557 e 562, legge n. 296/2006 gli incentivi per la progettazione interna di cui all’art. 92 del codice in ragione della loro riconosciuta natura di spese di investimento, attinenti alla gestione in conto capitale (Sezione delle autonomie, del. n.16/2009/QMIG)”. In secondo luogo, ha chiarito che si deve considerare che sono “escluse le risorse finalizzate a incentivare prestazioni poste in essere per la progettazione di opere pubbliche dal tetto del salario accessorio previsto dall’articolo 9, comma 2-bis, d.l. n. 78/2010 in quanto risorse correlate allo svolgimento di prestazioni professionali specialistiche offerte da personale qualificato in servizio presso l’amministrazione pubblica in relazione ad attività sostanzialmente finalizzate ad investimenti per le quali le predette amministrazioni, in caso di carenza di personale interno qualificato, avrebbero dovuto ricorrere al mercato attraverso il ricorso a professionisti esterni con possibili aggravi di costi per il bilancio dell’ente interessato (SS.RR. del. n. 51/2011)”. In terzo luogo ha “osservato come la struttura del vincolo di spesa per il trattamento economico accessorio del personale degli Enti locali imposti dall’art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), ai fini del concorso delle autonomie territoriali al raggiungimento del riequilibrio complessivo e della stabilità della finanza pubblica, ricalcasse fedelmente, fatto salvo il diverso riferimento temporale, la lettera dell’art. 9, comma 2-bis, del decreto-legge n. 78/2010 riproducendone, per molti aspetti, analoghe problematiche interpretative già valutate dalla medesima Sezione in sede di nomofilachia (Sezione delle autonomie, del. n. 34/2016/QMIG)”.

 

LE INDICAZIONI SPECIFICHE

Con la deliberazione n. 7/2017 la sezione delle autonomie si è espressa sulla inclusione degli incentivi per le funzioni tecniche nel tetto del fondo ai fini della comparazione con quello del 2016 perché essi “si presentano, all’evidenza, con caratteristiche diverse rispetto a quelli disciplinati dal previgente codice degli appalti”. In particolare, siamo in presenza di “spese di funzionamento e, dunque, spese correnti e, quindi, di personale”. Non ricorrono i presupposti, sulla base dei principii fissati dalla deliberazione delle sezioni riunite di controllo della Corte dei Conti n. 51/2011, per potere escludere questi compensi dal tetto del fondo ai fini del non superamento di quanto previsto a questo titolo nell’anno 2016.
La deliberazione ricorda che le deliberazioni delle sezioni di controllo del Piemonte n. 113/2017 e della Lombardia n. 185/2017 si sono uniformate al principio di diritto affermato dalla sezione autonomie. E ricorda infine che le novità legislative contenute nei D.Lgs. n. 75/2017 relativamente al tetto del fondo e n. 56/2017, cd correttivo del codice degli appalti, non introducono elementi che possono portare alla revisione dell’orientamento assunto nella deliberazione n. 24/2017.

 

LE IMPLICAZIONI

Con questa pronuncia la sezione autonomie della Corte dei Conti mette la parola fine ai possibili dubbi sulla inclusione nel fondo delle somme destinate alla incentivazione delle funzioni tecniche. A questo punto interventi correttivi sono possibili solamente sulla base di disposizioni legislative: essi appaiono peraltro quanto mai necessari per evitare le conseguenze negative che deriveranno, soprattutto a partire dal 2018, sui fondi per la contrattazione decentrata. Conseguenze negative che saranno provocate dall’inevitabile superamento del tetto del fondo per la inclusione di queste risorse, il che determinerà la necessità di ridurre le altre componenti del fondo e, di conseguenza, di tagliare altre forme di salario accessorio.

Occorre aggiungere una serie di ulteriori considerazioni. In primo luogo, e la deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 24/2017 lo ribadisce, i compensi che devono essere ancora corrisposti al personale degli uffici tecnici per la incentivazione della realizzazione di opere pubbliche di cui al D.Lgs. n. 163/2006 continuano ad essere esclusi dal tetto del fondo per la contrattazione decentrata.

Si deve inoltre aggiungere che, su questo le indicazioni delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti sono univoche, la erogazione dei compensi incentivanti le funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016, è subordinata sia alla preventiva adozione del regolamento sia alla stipula del contratto collettivo decentrato integrativo, cui è rimessa la disciplina della ripartizione tra le varie figure previste dalla disposizione.

Occorre inoltre ricordare che il regolamento delle amministrazioni deve recepire la assai importante novità dettate dal D.Lgs, n. 56/2017. Sulla base di questa disposizione la incentivazione delle funzioni tecniche per gli appalti di forniture e servizi a tutte le figure previste dal legislatore è subordinata alla nomina del direttore dell’esecuzione. Il che, per come chiarito dall’ ANAC, è da intendere come riferito solamente ai casi in cui tale figura non può coincidere con quella del responsabile unico del procedimento, quindi appalti di forniture o servizi di importo superiore a 500.000 euro ovvero di particolare complessità, anche per la necessità di apporti plurispecialistici o per la presenza di elementi di particolare innovazione, ovvero per la non sostenibilità organizzativa. In conclusione, la erogazione della incentivazione delle funzioni tecniche sarà possibile solamente per una parte ridotta di questo tipo di appalti.

Sulla base dei principi dettati dalla cd armonizzazione dei sistemi contabili, si ricorda che le risorse da inserire come incentivazione per le funzioni tecniche nel fondo –così come quelle per la incentivazione della realizzazione di opere pubbliche- devono essere calcolate sulla base delle somme che si ritiene di erogare effettivamente nel corso dell’anno.

Le amministrazioni, infine, in attesa di eventuali modifiche del dettato legislativo e della auspicabile esclusione di questi compensi dal tetto del fondo per le risorse decentrate, possono a parere di chi scrive calcolare tali risorse entro il tetto di quanto previsto allo stesso titolo nell’anno 2016. In tal modo si evita di dovere incidere sulle restanti parti del fondo e, quindi, di dovere decurtare altre forme di salario accessorio e si consente il confronto tra basi omogenee, consentendo il rispetto in termini sostanziali delle previsioni dettate dalla sezione autonomie della Corte dei Conti.