La deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 10 dello scorso 23 marzo ha chiarito che ai dipendenti degli uffici tecnici non spettano i compensi di cui all’articolo 93 del D.Lgs. n. 163/2006  per le attività di manutenzione, siano esse ordinarie o straordinarie.

Ecco il principio di diritto: “la corretta interpretazione dell’articolo 93, comma 7 ter, D.Lgs. n. 163/2006, alla luce delle disposizioni recate dal D.L. n. 90/2014 e dei criteri individuati dalla legge delega n. 11/2016, è nel senso dell’esclusione dall’incentivo alla progettazione interna di qualunque attività manutentiva, senza distinzione tra manutenzione ordinaria o straordinaria”.

Le motivazioni sono le seguenti:

  • prima del divieto di incentivazione delle manutenzioni introdotto dal D.L. n. 90/2014 il “consolidato orientamento delle sezioni regionali di controllo in sede consultiva aveva escluso dal novero delle attività incentivabili la manutenzione ordinaria ed aveva riconosciuto il predetto emolumento solo a favore delle attività di manutenzione straordinaria, purchè si fosse resa necessaria un’attività di progettazione”;
  • “è stato limitato l’ambito dei destinatari del nuovo fondo .. confinandolo alle figure professionali espressamente individuate dalle norme con esclusione di quelle aventi qualifica dirigenziale.. Inoltre la corresponsione dell’incentivo è stata prevista a vantaggio esclusivo dei soggetti che abbiano effettivamente svolto attività di progettazione non rientranti fra le competenze della qualifica funzionale ricoperta, al fine di riconoscere un differenziale retribuito connesso al maggior carico di lavoro e di responsabilità assunto dai dipendenti dei ruoli tecnici per lo svolgimento di tali attività”;
  • questo intervento va spiegato “non solo con una finalità di contenimento della spesa ma anche di una sua razionalizzazione”;
  • il dettato normativo “non lascia spazio ad altri criteri per così dire sussidiari, che finirebbero inevitabilmente per alterare la voluntas legis espressa in nodo inequivoco dal tenore letterale delle disposizioni”.