Dei danni derivanti dalla contrattazione decentrata illegittima una quota pari al 30% può essere ascritta ai componenti la delegazione trattante di parte pubblica.

Non possono essere revocate le progressioni economiche già concesse perché oggettivamente ciò non può essere considerato come possibile, anche nel caso in cui fossero state concesse in modo indiscriminato.

La quota limitata per le progressioni orizzontali può essere fissata nel 35% dei dipendenti dell’ente. Per la concessione di progressioni economiche in modo illegittimo il danno deve essere quantificato nella somma erogata nel primo anno e non è, quindi, un danno permanente.

La sanatoria della contrattazione decentrata illegittima disposta dall’articolo 4 del d.l. n. 16/2014 e poi dal d.lgs. n. 75/2017 non fa venire meno le forme di responsabilità amministrativa e contabile. Sono queste alcune delle indicazioni più importanti contenute nella sentenza della Corte dei Conti della Toscana n. 288/2020.

La sentenza scaturisce dalla relazione ispettiva condotta dalla RGS e dalla stessa Corte dei Conti sulla contrattazione decentrata integrativa del comune di Firenze nel corso del primo decennio del 2000. Procedimento nel corso del quale si è anche registrata la sentenza con cui le sezioni unite della Corte di Cassazione, sentenza n. 14679/2015, hanno stabilito che non possono essere chiamati a giudizio per i danni derivanti dalla contrattazione decentrata illegittima i rappresentanti sindacali.

La sentenza distingue in modo molto netto le responsabilità dei dirigenti del comune. Condanna, anche se in misura molto inferiore a quanto richiesto dalla Procura, quelli che hanno partecipato alla contrattazione decentrata illegittima. Proscioglie quelli che erano in servizio al momento della ricezione delle risultanze della relazione ispettiva e che non hanno dato corso alla revoca delle progressioni orizzontali. Tiene infine conto del fatto che l’ente ha provveduto al recupero delle somme illegittimamente inserite nel fondo.

Si ricorda che le illegittimità erano sostanzialmente di tre tipi: erogazione delle progressioni orizzontali sostanzialmente a tutti i dipendenti, loro finanziamento illegittimo (in sostanza aggiungendo delle risorse al fondo per la contrattazione decentrata) ed erogazione illegittima di compensi.