Le regioni possono disporre aumentare il tetto del fondo per il salario accessorio
personale, anche in deroga al vincolo dettato dal d.lgs. n. 75/2017. In questa direzione
vanno le indicazioni contenute nella sentenza della Corte Costituzionale n. 232/2019.
Viene rigettata la contestazione per la quale l’intervento legislativo regionale di aumento
delle somme destinate al salario accessorio dei dipendenti di un proprio ente costituirebbe
una violazione della competenza esclusiva dello Stato in tema di ordinamento civile. Ciò
non si realizza perché la norma impugnata non “regola direttamente un aspetto della
retribuzione”, il che costituisce uno dei punti cardine della cd privatizzazione e/o
contrattualizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici.
Di conseguenza, per rispettare la competenza statale in materia di ordinamento civile le
regioni non possono intervenire con proprie disposizioni solamente sulle scelte
contrattuali. Non è compreso nell’ambito dei contratti la fissazione del tetto delle risorse
destinate al salario accessorio: la contrattazione collettiva infatti interviene
successivamente a ripartire le somme messe a disposizione: non vi è quel nesso diretto
ed immediato con la contrattazione che costituisce la condizione indispensabile per potere
ascrivere la materia all’ordinamento civile.