Il dipendente di un ente locale o di una regione che si dimette a seguito della assunzione
in una scuola statale ha diritto alla conservazione del posto per il periodo di prova. Sono
queste le indicazioni contenute nel parere Aran CFL 137.
In premessa, ci viene ricordato che la materia è disciplinata dall’articolo 20 del CCNL
21.5.2018, per il quale un dipendente del comparto delle funzioni locali e regionali assunto
alle dipendenze di un’altra PA ha diritto alla conservazione del posto per il periodo di prova
nel caso in cui sia dipendente dello stesso comparto e di un altro comparto nel caso in cui
“sussista una condizione di reciprocità, nel senso che esista nell’ambito della
contrattazione collettiva di questo diverso comparto una clausola di contenuto analogo che
riconosca ai dipendenti vincitori di concorso in altro comparto di contrattazione, il diritto
alla conservazione del posto nell’ente di provenienza, per la durata del periodo di prova”.
Per il comparto della scuola, personale docente, tale clausola è contenuta nell’articolo 18,
comma 3, del CCNL 29.11.2007, “norma ad oggi, pienamente in vigore”. Il parere ci
ricorda che nella scuola il periodo di prova ha durata pari all’anno scolastico.