La competenza alla adozione delle scelte organizzative spetta alla giunta, salve le
competenze dei dirigenti relativamente alla miscrostruttura. Lo afferma la sentenza della
quinta sezione del Consiglio di Stato n. 4713/2022.
La prima indicazione è che “il potere di organizzazione degli uffici è ripartito ex lege tra gli
organi politici e di vertice e i dirigenti”. E’ legittimo che la giunta decida su settori e servizi,
lasciando al dirigente la competenza a decidere sugli uffici, strutture dirigenziali di
dettaglio, “benchè la gestione delle risorse nell’ambito degli stessi sia rimessa al dirigente.
Il che non è di per sé né illegittimo o irragionevole, né violativo delle competenze
dirigenziali: la doglianza si risolve infatti nel criticare in radice il fatto che il Servizio sia
qualificato alla stregua di macrostruttura .. l’individuare i Servizi quali macrostrutture non è
di per sé illegittimo, se non in caso di sviamento del potere applicativo esercitato – e cioè di
concreta(irragionevole) riconduzione al livello dei Servizi di uffici di carattere minuto. In tale contesto, l’autonomia organizzativa del dirigente è ben preservata in ragione della
possibilità di istituite e organizzare uffici nell’ambito dei servizi individuati, gestendone il
relativo personale, ciò che vale peraltro a soddisfare (e non contraddice) anche i principi di
flessibilità e autonomia organizzativa”.
“La Giunta ha ritenuto (non illegittimamente né irragionevolmente) di qualificare i Servizi,
nella loro individuazione, fra gli uffici di maggiore rilevanza (non dovendo questi ultimi
coincidere necessariamente ed esclusivamente, aidetti fini dell’individuazione ex art. 2,
comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001, con i soli aggregati organizzativi apicali) rimettendo
nondimeno ai dirigenti la distribuzione delle risorse fra l’uno e l’altro.. Tale complessivo
assetto non risulta in sé illegittimo, se non nell’eventualità -inerente all’esercizio concreto
del potere applicativo da parte della Giunta, in fase attuativa delle previsioni
regolamentari- in cui venissero individuati Servizi che palesemente non sono qualificabili in
concreto quali macrostrutture, assumendo una diversa natura e conformazione”.