Il contenzioso sul conferimento degli incarichi dirigenziali spetta al giudice ordinario, per
cui i ricorsi avanzati dinanzi a quello amministrativo devono essere giudicati come
inammissibili. In questa direzione vanno le conclusioni della sentenza del Tar della Sicilia,
sede di Catania, n. 2490/2020.
Alle stesse conclusioni è pervenuta la giurisprudenza della Corte di Cassazione a Sezioni
Unite, che “hanno ribadito che tra le procedure concorsuali non rientrano le selezioni per il
conferimento di incarichi dirigenziali, visto che le assegnazioni di tali incarichi, anche se
precedute da una fase selettiva (…), rivestono il carattere di determinazioni negoziali
assunte dall’Amministrazione con i poteri e le capacità del datore di lavoro privato. In tal caso sulla sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario non ha alcuna incidenza il
fatto che vengano in questione – come meri atti presupposti – atti amministrativi (ivi
compresi gli atti generali di autoregolamentazione dell’ente pubblico e/o atti di macro –
organizzazione) data la possibilità per il giudice ordinario di disapplicarli, laddove li ritenga
rilevanti ai fini della decisione ma illegittimi (Cass. civ. Sez. Unite, n. 7218/2020)”.
Leggiamo in primo luogo che: “in base all’art 110 TUEL, la nomina dei dirigenti degli enti
locali può avvenire mediante contratto a tempo determinato previa selezione pubblica..
Essa non prevedeva né, nei fatti, ha comportato una selezione comparativa dei soggetti
che vi hanno partecipato, essendosi concretizzata solo in una valutazione dei titoli e in un
colloquio che, benché procedimentalizzati, non ne consentono la riconduzione alla
nozione di pubblico concorso. Né quanto appena osservato trova smentita nella
predisposizione di una graduatoria da parte dell’Amministrazione che, anzi, in questo
modo ha introdotto un elemento di trasparenza aggiuntiva dei giudizi valutativi, certamente
non interpretabile come dimostrazione di un’asserita natura concorsuale della stessa
selezione”.
Tanto più che la graduatoria è stata trasmessa “al Sindaco per la successiva
individuazione dell’incaricato su base fiduciaria. D’altra parte, la natura selettiva del
procedimento non è sufficiente, in sé considerata, a radicare la giurisdizione
amministrativa”.
Aggiunge la sentenza che “l’eccezione rappresentata dai concorsi pubblici trova
applicazione solo quando ricorrano tutte le caratteristiche tipiche di tale ultima materia”.
Nel caso specifico, la scelta, aperta anche all’esterno, del soggetto cui conferire l’incarico,
pur attraverso un giudizio comparativo, ha natura prettamente fiduciaria, attinente ai
potere privatistici che l’amministrazione esercita in materia di personale dipendente, la
giurisdizione sulla controversia relativa agli esiti della medesima selezione spetta al
giudice ordinario, in applicazione dell’art. 63, comma 1, del testo unico sul pubblico
impiego, non rientrando essa, invece, nella nozione di procedure concorsuali per
l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni prevista dal comma 4 del
medesimo articolo”.