Le amministrazioni pubbliche, ivi compresi gli enti locali, devono rilevare le forme di gestione dei servizi, le percentuali di utilizzazione del personale per i singoli servizi e gli indicatori delle attività svolte. Tali informazioni vanno trasmesse alla Ragioneria Generale dello Stato. Sono così riassumibili le principali indicazioni contenute nella circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 10 del 9 marzo “Rilevazioni previste dal titolo V del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.Istruzioni in materia di Relazione allegata al Conto Annuale (anno 2015) e Monitoraggio anno 2016” detta le istruzioni per la compilazione sia della relazione al conto annuale 2015 sia del monitoraggio del 2016. La trasmissione deve essere effettuata, esclusivamente in modalità telematica, tra il 30 marzo ed il 7 aprile e deve essere validata sia dal presidente dell’organo di controllo interno (revisore dei conti negli enti locali) sia dal responsabile del procedimento.

Si suggerisce che le amministrazioni, sulla scorta del modello che rimane nella loro disponibilità, utilizzino queste informazioni (anche mettendole a confronto con quelle degli anni precedenti) nell’ambito del controllo di gestione.

Le informazioni sono essenzialmente le seguenti:

  • forme di gestione. La scelta deve essere effettuata con riferimento alle seguenti interventi in economia diretta, appalti, concessione a terzi, aziende speciali, istituzioni, società partecipate, convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni, enti autonomi, collaborazioni o patrocini, cococo/prestatori d’opera/consulenze, altra forma di gestione. Nel caso di compresenza di varie modalità di gestione, va indicata la incidenza percentuale delle stesse;
  • percentuali di utilizzazione del personale. E’ prevista la distinzione tra dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato;
  • singoli “prodotti per aree di intervento (servizio)”.