I comuni possono continuare a cedere capacità assunzionali alle unioni di cui fanno parte.
E, in tal caso, gli oneri della unione vanno al di fuori del tetto alla spesa del personale, si
può dare applicazione all’aumento del fondo per il salario accessorio legato all’incremento
del personale in servizio e i comuni devono assumere questi costi nella determinazione
della spesa del personale ai fini della definizione delle capacità assunzionali. E’ quanto ci
dice la deliberazione della sezione di controllo della Corte dei Conti del Veneto n. 5/2022.
In primo luogo, “si ribadisce che la disciplina di cui all’art. 33, comma 2, del Decreto legge
30 aprile 2019 n. 34 e del relativo decreto attuativo non trova applicazione per le Unioni di
comuni, alle quali è consentito il diretto reclutamento di personale con contratti di lavoro
subordinato a tempo indeterminato nei limiti del 100% della spesa relativa al personale di
ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente, come previsto dall’art. 1, comma 229,
della Legge 28 dicembre 2015 n. 208. I vincoli applicabili alla spesa per il personale delle
Unioni di comuni restano, quindi, quelli previsti dall’art. 1, comma 229, della L. 28
dicembre 2015 n. 208, nonché quelli rappresentati nelle deliberazioni n. 8/2011 e n.
20/2018 della sezione autonomie della Corte dei Conti”. Ed ancora, “la norma
ordinamentale di cui all’art. 32, comma 5 ultimo periodo, del Tuel, ove si dispone che “i
comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all’Unione
di comuni di cui fanno parte possa considerarsi tuttora applicabile, soprattutto in
mancanza di una espressa abrogazione. Tuttavia, pare opportuno evidenziare che
sarebbe stato auspicabile quantomeno un intervento chiarificatore da parte del legislatore
riguardo al coordinamento di tale norma con l’attuale disciplina delle assunzioni a tempo
indeterminato per i Comuni”.
Ciò posto, relativamente alle assunzioni che le unioni dei comuni effettuano utilizzando le
cessioni di quote da parte dei municipi aderenti “verranno assunte dall’Unione anche le
due conseguenze (o corollari) degli spazi assunzionali aggiuntivi, ovvero: la deroga ai
commi 557 e 562 (ex art. 7 co. 1 del D.M. del 17 marzo 2020) e la possibilità di
adeguamento del limite del trattamento accessorio (ex art. 33, comma 2 ultimo periodo,
del D.L. 34/2019)”. La deliberazione si conclude con le seguenti due indicazioni:
“diversamente opinando, ci si troverebbe di fronte a due paradossi: la possibilità, per
l’Unione, di utilizzare ulteriori spazi assunzionali ceduti, per poi dover comprimere la spesa
entro il limite previsto dal comma 562 della L. 296/2006; e lo svantaggio, per i Comuni, di
aderire all’Unione, se le uniche assunzioni possibili per questa fossero nella misura del
100% della spesa dei cessati dell’anno precedente, senza poter utilizzare gli spazi
dell’aderente comune virtuoso”; “anche le assunzioni attraverso cessione di spazi
assunzionali potranno avvenire soltanto a condizione che i comuni ne tengano conto come
se si trattasse di maggiore spesa propria ai fini dell’art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019,
oltre che delle disposizioni generali sul contenimento della spesa di personale”.