Gli oneri per gli incentivi di funzioni tecniche non sono da comprendere nella spesa del
personale, anche ai fini della determinazione del rapporto con le entrate correnti per la
fissazione delle capacità assunzionali. Possono essere così riassunte le principali
indicazioni dettate dalla deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei
Conti della Lombardia n. 73/2021.
Il parere chiarisce che “la natura della spesa per gli incentivi tecnici sia quella risultante dal
comma 5-bis dell’art. 113 del codice degli appalti, come chiaramente evidenziato dalla
Sezione delle Autonomie nella richiamata deliberazione 6/2018/QMIG (cfr. anche la
26/2019/QMIG, e la SRCERO/120/2020/PAR). In sintesi, quindi, la Sezione ritiene che si
debba dare risposta negativa al primo quesito e che le spese sostenute per gli incentivi
tecnici non costituiscano spesa per il personale ai fini della determinazione della capacità
assunzionale, secondo la nuova normativa dell’art. 33 c.2 del d.l. 34/2019 e ss.mm.ii.