DOMANDA

Un comune che non ha rispettato i tempi medi di pagamento in che modo può dare assumere il comandante della polizia locale e/o assegnare il relativo incarico, posto che è privo di vigili di categoria D?

RISPOSTA

Allo stato attuale le amministrazioni che non hanno rispettato il tetto dei tempi medi di pagamento, pur nelle modalità modificate dal DL n. 78/2015, non possono effettuare assunzioni di personale di alcun genere, fatto salvo che per le assunzioni dei dipendenti collocati in eccedenza da parte degli enti di area vasta. Occorre inoltre ricordare che, sempre sulla base del citato DL, per la polizia locale si applica un divieto assoluto di assunzioni, salvo che per gli stagionali con durata non superiore a 5 mesi, in quanto occorre assorbire il personale della polizia provinciale.

Il divieto di effettuare assunzioni per le amministrazioni che non hanno rispettato il tetto dei tempi medi di pagamento è, alla stregua di quanto stabilito per la violazione del patto di stabilità e del tetto alla spesa del personale, da ritenere esteso a qualunque forma, ivi compresi i comandi e/o le convenzioni ex articolo 14, CCNL 22.1.2004, cioè per il responsabile del servizio. Nello stesso senso si deve intendere il divieto di assunzione per il personale della polizia locale.

Tale divieto non è esteso, a parere di chi scrive, alle convenzioni ex articolo 30 DLgs n. 267/2000, cioè per la gestione associata di un intero servizio/funzione. Per cui l’ente può vagliare tale possibilità.

Si hanno molti dubbi di legittimità sulla possibilità di conferire un incarico di posizione organizzativa ad un dipendente di categoria C in un ente in cui vi sono dipendenti di categoria D, anche se non sono presenti nel settore. In questo senso vanno le interpretazioni dell’Aran, dell’Anci etc. Circa il conferimento delle mansioni superiori con attribuzione dell’incarico di responsabile esso è possibile, senza dare corso alla indizione di una procedura concorsuale, per una durata massima di 3 mesi, sulla base delle previsioni del DLgs n. 165/2001.

In conclusione le possibilità che l’ente ha a propria disposizione sono le seguenti: assunzione e/o utilizzazione di un dipendente di categoria D della polizia provinciale; convenzione con un altro comune ex articolo 30 DLgs n. 267/2000 per la gestione associata dell’intero servizio; modifica del profilo professionale di altro dipendente di categoria D. A parere di chi scrive non è indispensabile che vi sia il consenso dello stesso; assegnazione dell’incarico di responsabile -in via provvisoria e per il periodo di tempo entro cui l’ente può trovare una soluzione stabile- ad un dipendente di categoria D, avendo cura di garantire che sul terreno operativo lo stesso svolga compiti di coordinamento e di rappresentanza esterna, ma non sul versante della pubblica sicurezza/polizia giudiziaria; assegnazione -entro gli ambiti ricordati per dipendenti di categoria D- dell’incarico al segretario.