Per la sentenza della Corte dei Conti del Lazio n. 323/2016 dalla mancata trasmissione alla Funzione Pubblica dell’elenco degli incarichi conferiti e dal conseguente divieto imposto dal legislatore di conferire nuovi incarichi, non scaturisce direttamente ed automaticamente la maturazione di responsabilità amministrativa, in quanto manca nel dettato legislativo la previsione della nullità degli stessi. In questo caso siamo invece in presenza di una violazione che deve essere sanzionata sulla base dei principi di carattere generale che presiedono alla maturazione di questa forma di responsabilità. Mentre si determina la maturazione di responsabilità amministrativa per la erogazione in capo ai dirigenti della indennità di risultato in caso di omessa pubblicazione sul sito internet dei dati sul conferimento di incarichi di collaborazione da parte dell’ente.

Leggiamo testualmente nella sentenza:

  • con riferimento alla mancata comunicazione alla Funzione Pubblica dei dati sugli incarichi conferiti dall’ente, “in assenza di una espressa disposizione di legge che imponga di considerare la prestazione illecita, o che sanzioni l’erogazione del corrispettivo con la nullità, il regime della responsabilità conseguente al divieto di conferimento dell’incarico è il medesimo della responsabilità conseguente alle altre violazioni di legge. Esso rientra nel modello generale della responsabilità erariale e richiede, pertanto, la contestazione e la prova dell’esistenza di un danno erariale inteso come concreta ed effettiva diminuzione patrimoniale a carico della pubblica amministrazione”.
  • in caso di mancata pubblicazione sul sito delle informazioni sugli incarichi conferiti sono previste dal legislatore due distinte forme di responsabilità “concorrenti, non alternative”: “con l’art.1, comma 127, della legge n. 662/96, come modificato dall’art. 3, comma 54, della legge n. 224/2007, la responsabilità disciplinare ed erariale per il pagamento del corrispettivo di incarichi non pubblicati sul sito web, e con l’art. 54, comma 9, del D.Lgs. n. 150/2009 il divieto di liquidare l’indennità di risultato al dirigente conferente l’incarico non pubblicato sul sito web”. Siamo così in presenza “di un illecito tipizzato quanto alla individuazione del danno, danno che, a fronte di un espresso divieto di corresponsione dell’emolumento, è costituito dall’ammontare dell’emolumento stesso”. Per cui la erogazione della indennità di risultato determina la maturazione di responsabilità amministrativa.