GLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE

 

Il DL 112/2008, per come espressamente indicato nello stesso titolo dell’articolo 46, vuole operare una “riduzione” della possibilità di conferire incarichi di collaborazione. Tale stretta si concretizza soprattutto su quelli di collaborazione coordinata e continuativa. L’altra novità di maggiore rilievo è costituita dalle precisazioni sulle caratteristiche che devono possedere i soggetti a cui possono essere conferiti gli incarichi di collaborazione occasionale. E’ questo l’ennesimo intervento legislativo in questa materia negli ultimi anni: ricordiamo che negli ultimi anni, in particolare dal DL 168/2004 in poi, il legislatore è intervenuto ripetutamente in questa materia, sempre con la finalità di restringere il numero degli incarichi e di contenere la relativa spesa. E che per gli enti locali la Corte Costituzionale ha stabilito la illegittimità delle norme che dettano una limitazione alla spesa, a partire proprio dalle disposizioni contenute nel DL 168/2004, cd tagliaspesa, stante l’ampiezza della autonomia loro riconosciuta dalla Costituzione. Per cui le norme statali si devono limitare per le regioni e gli enti locali a dettare vincoli di carattere generale e procedurale.

La norma è stata dettata soprattutto per 2 ragioni:

  • risolvere i problemi applicativi nati a seguito della rigidità dei vincoli dettati dalla legge finanziaria 2008 in tema di requisiti soggettivi che devono essere posseduti per potere essere destinatari del conferimento di questi incarichi;
  • rendere impossibili le interpretazioni estensive fornite da alcune sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti della possibilità di utilizzare gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa.

La forma utilizzata è ancora una volta la riscrittura integrale dell’articolo 7, comma 6, del DLgs n. 165/2001; vengono inoltre apportate alcune correzioni alle altre norme introdotte dalla legge finanziaria 2008. Il testo della legge di conversione apporta solo delle correzioni di natura formale rispetto al testo iniziale del decreto.

Con i provvedimenti collegati verranno introdotti lievi ritocchi, ma solo formali.

Le motivazioni

Il conferimento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni deve, come peraltro è richiesto per tutti gli atti amministrativi, essere adeguatamente motivato. Nelle motivazioni si deve in primo luogo dimostrare la necessità di questa scelta, attestare cioè che nell’ente non vi sono o non sono utilizzabili queste professionalità. Siamo dinanzi al requisito della assenza soggettiva o della assenza oggettiva. Con la prima formula si intende la mancanza di quella professionalità tra i dipendenti in servizio, formula che di regola può essere utilizzata da piccoli e piccolissimi comuni, ma che mal si attaglia con le caratteristiche degli enti di media e grande dimensione. Con la formula della assenza oggettiva si intende la attestazione che quella professionalità esiste tra i dipendenti, ma non è concretamente utilizzabile. Al riguardo soccorrono le considerazioni che le professionalità esistenti nell’ente mancano della necessaria esperienza o di qualche particolare specificazione ovvero che, a causa del carico di lavoro e/o della sua complessità, non possono essere utilizzate. Come evidenziato dalla bozza di regolamento sul conferimento di incarichi esterni predisposta dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed allegata alla circolare n. 2/2008, è necessario che l’ente effettui tale verifica in modo analitico e non “all’acqua di rose”, cioè in modo superficiale, principio che si trae da numerose sentenze della Corte dei Conti. Ed ancora che di questa verifica sia dato pienamente conto nel provvedimento di conferimento dell’incarico. Appare utile che queste verifiche vengano effettuate da un soggetto appositamente individuato da parte dell’ente, e la sede più idonea è il regolamento.

Per rafforzare il carattere vincolante delle disposizioni è stabilito che esse costituiscano un “presupposto di legittimità” dello stesso conferimento degli incarichi di collaborazione esterna.

Gli incarichi di collaborazione possono essere conferiti unicamente per attività che rientrano nell’ambito delle competenze istituzionali dell’amministrazione conferente. Tale vincolo non determina effetti rilevanti per gli enti locali, visto che tanto i comuni quanto le province sono enti a competenza generale, quindi possono occuparsi di tutto ciò che è di interesse delle comunità locali. Ma per le amministrazioni che hanno una mission istituzionale predeterminata, ciò si traduce in una chiara limitazione.

Da evidenziare che l’oggetto dell’incarico non deve essere generico né riferito alle attività ordinarie, ma ad “obiettivi e progetti specifici e determinati”. In altri termini, la norma avvicina sensibilmente il conferimento di incarichi di collaborazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni alle regole in vigore nel settore privato dopo la cd legge Biagi cioè le collaborazioni cd a progetto. Per cui non si può utilizzare questo istituto per esigenze generiche, ma occorre collegarlo a specifiche iniziative, ulteriori rispetto ai compiti normalmente svolti, ma ovviamente riferibili alle incombenze istituzionali.

Occorre, ed è questo un elemento di novità introdotto dal DL n. 112/2008, che il conferimento dell’incarico di collaborazione sia “coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente”. In altri termini, nella motivazione l’ente deve dimostrare che attraverso il conferimento dell’incarico comunque si soddisfano nel modo migliore le necessità dell’ente, occorre cioè effettuare una sorta di analisi dei costi e dei benefici.

Viene richiesto che il soggetto incaricato debba svolgere una prestazione “temporanea ed altamente qualificata”. Ricordiamo che attraverso l’incarico di collaborazione, anche se nella forma della cococo, non si realizza comunque un incardinamento nella dotazione organica, per cui siamo comunque in presenza di un divieto a svolgere compiti di rappresentanza esterna. La temporaneità può essere soddisfatta o con incarichi meramente occasionali o con incarichi di cococo; per una concreta distinzione tra questi due strumenti il Dipartimento della Funzione Pubblica, già dal 2004, suggerisce di utilizzare gli stessi criteri distintivi previsti dalla legge Biagi, cioè un incarico non può essere considerato di cococo se il professionista è iscritto ad un albo professionale, se è pensionato ovvero se la durata è inferiore ad un mese o il compenso a 5.000 € ovvero, verosimilmente, se è in possesso di una partita Iva.

Le collaborazioni cooordinate e continuative

La disposizione comprende sia gli incarichi di natura occasionale che quelli di collaborazione coordinata e continuativa; per questi ultimi il testo detta ulteriori pesanti vincoli, il che ne costituisce il tratto caratterizzante di maggiore rilievo. Viene infatti completamente vietata, ed è questa una precisa e qualificante scelta del DL 112, la possibilità di conferimento di questi incarichi per lo svolgimento di funzioni ordinarie ed i dirigenti che dispongono questo tipo di utilizzazione diventano responsabili in via amministrativa e contabile. La stessa sanzione è irrogata nel caso di utilizzazione impropria dei collaboratori coordinati e continuativi, cioè con le modalità dei lavoratori subordinati. Queste disposizioni devono fare largamente riflettere amministratori, segretari, dirigenti e responsabili, perché la stragrande maggioranza degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa conferiti negli enti locali rientra in una di queste due fattispecie. Per eliminare ogni residuo dubbio sulla possibilità di conferire incarichi di cococo per lo svolgimento di funzioni ordinarie viene abrogato il secondo periodo dell’articolo 1, comma 9, del DL n. 168/2004, il quale subordinava la possibilità di conferire incarichi esterni “in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell’ente” all’obbligo della motivazione adeguata, ovvero ai casi previsti per legge ovvero alla presenza di circostanze straordinarie. Con tale abrogazione è chiaro che il conferimento di incarichi di collaborazione deve essere motivato esclusivamente sulla base delle ragioni previste dall’articolo 7, comma 6, del DLgs n. 165/2001.

Il titolo di studio richiesto

Il requisito della natura particolarmente qualificata deve essere messo in relazione con quello della necessità del possesso di una specifica qualificazione professionale. La norma ci dice che il collaboratore deve avere una “particolare e comprovata specializzazione anche universitaria”. Tale vincolo è stato introdotto dalla legge finanziaria 2008 ed è confermato, anche in modo addolcito, dal DL 112. Su questo punto il decreto legge riprende le interpretazioni estensive fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed offre ad esse un solido terreno normativo. Vengono infatti previste alcune deroghe al possesso della laurea (ricordiamo che l’Ufficio per il Personale delle Pubbliche Amministrazioni ha chiarito che il riferimento deve intendersi alle sole lauree magistrali o specialistiche o del vecchio ordinamento, con esclusione di quelle brevi, tranne che il corso di studi preveda una forma di specializzazione). Si può prescindere dal possesso di questo requisito nei seguenti casi:

  1. per le attività che richiedono l’iscrizione ad un albo professionale o ad un ordine, ovviamente nei casi in cui possono essere svolte da questi soggetti;
  2. attività artistiche, di spettacolo o artigianali. In capo agli enti rimane l’obbligo di accertare comunque che il soggetto abbia una “maturata esperienza nel settore”.

Come si vede queste interpretazioni consentono alle amministrazioni di avere una platea molto ampia di soggetti a cui potere conferire incarichi di collaborazione: esse hanno comunque un vincolo di cui nella motivazione devono espressamente dare conto, e cioè accertare l’effettiva esperienza.

La programmazione del conferimento degli incarichi

Viene ritoccata la norma introdotta dalla legge finanziaria 2008 e che obbliga a rispettare la preventiva programmazione deliberata da parte del consiglio. La modifica ammorbidisce il vincolo dettato dal legislatore: è necessario che l’oggetto della prestazione rientri in un programma approvato in modo specifico dal consiglio, e fin qui non vi sono elementi di sostanziale novità rispetto al testo della legge finanziaria 2008, ovvero che l’oggetto dell’incarico sia ascrivibile “alle attività istituzionali stabilite dalla legge”. In altri termini, la preventiva programmazione consiliare non è necessaria nei casi in cui l’ente attesterà che siamo in presenza di una attività connessa allo svolgimento di compiti istituzionali. Come tali possiamo intendere, ad esempio, i compiti previsti espressamente da norme di legge e per il cui svolgimento l’ente non può contare su risorse umane proprie, cioè lavoratori subordinati dipendenti dallo stesso ente. Tale attestazione deve risultare espressamente nel provvedimento di conferimento dell’incarico.

Il regolamento

Viene rafforzato il vincolo alla preventiva adozione di un regolamento, per il quale il soggetto competente è la giunta, fatta ovviamente salva la possibilità per il consiglio di prevedere indicazioni di principio di carattere generale. Tale regolamento deve disciplinare, in primo luogo, le modalità di conferimento degli incarichi, con particolare riferimento alla valutazione comparativa. Occorre che l’ente dia ampia pubblicità alla volontà di conferire incarichi di collaborazione e che la scelta degli stessi sia effettuata sulla base di criteri selettivi predeterminati. Questa norma deve anche disciplinare i limiti ed i criteri per lo svolgimento delle prestazioni. Non più il regolamento, come previsto dalla legge finanziaria 2008, ma il consiglio comunale dovrà fissare il tetto di spesa. La sede in cui effettuare tale scelta è il bilancio preventivo. Ricordiamo che per la Funzione Pubblica le singole amministrazioni devono garantire un risparmio rispetto agli oneri sostenuti allo stesso titolo nello o negli anni precedenti.

L’inosservanza dei vincoli dettati dal regolamento determina sia un illecito disciplinare che amministrativo: in altri termini i dirigenti che conferiscono incarichi di collaborazione senza rispettare le prescrizioni dettate nel regolamento possono essere oggetto sia di sanzioni disciplinari che di condanna da parte della Corte dei Conti.

La necessità di garantire la massima trasparenza, che vuol dire nella sostanza ampia pubblicità, e comparazione nella scelta dei collaboratori costituiscono un principio di carattere generale che, nella sostanza, è analogo ai criteri previsti dalla disciplina sugli appalti di servizi al di sotto della soglia comunitaria.

Ricordiamo che entro i 30 giorni successivi alla adozione il regolamento deve essere inviato alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Il tetto di spesa

Il regolamento sul conferimento di incarichi di collaborazione non deve più contenere il tetto di spesa. Il soggetto competente alla sua adozione è il consiglio e la sede in cui esercitare tale potere è l’approvazione del bilancio preventivo.

Tale disposizione rafforza i poteri attribuiti al consiglio comunale e provinciale e permette di superare i dubbi sul rapporto tra le previsioni regolamentari e quelle di bilancio in questa materia.

La norma non impone direttamente che tali oneri siano ridotti rispetto all’anno precedente. Questa è la interpretazione suggerita dal Dipartimento della Funzione Pubblica, in aderenza ai principi di carattere generale che la manovra finanziaria impone alle amministrazioni statali. Ma tale indicazione non può essere, ad avviso di chi scrive, intesa come un obbligo scontato: ricordiamo che la Corte Costituzionale ha bocciato l’imposizione alle regioni ed agli enti locali di un tetto alla spesa per il conferimento di incarichi di collaborazione, tetto contenuto nel DL n. 168/2004, cd decreto tagliaspese.

Gli incarichi professionali

Occorre infine evidenziare che, anche se non formalmente precisato nel testo, le disposizioni si applicano agli incarichi che non hanno natura professionale e non sono quindi compresi nella normativa sugli appalti, cioè nel DLgs n. 163/2006. E’ questo un elemento distintivo che occorre tenere ben presente e che determina una netta separazione, quanto meno sul terreno teorico, mentre nella concreta applicazione vi possono essere comunque rilevanti margini di dubbio. Questa notazione deve essere evidenziata perché alla normativa sugli appalti sono allegate tabelle che indicano i servizi inclusi, ma gli incarichi professionali possono essere conferiti anche per altri servizi e qui si aprono i problemi applicativi, tanto più nel caso in cui il soggetto cui l’incarico è conferito abbia la partita Iva e/o sia iscritto ad un albo professionale.

Ben chiara deve essere infine la esclusione dall’ambito di applicazione di queste disposizioni degli incarichi che non sono conferiti a persone fisiche, ma a persone giuridiche: in questi casi si applica la normativa sugli appalti. Anche in questo caso nella applicazione concreta possono esservi margini di dubbio e di incertezza, ma in linea teorica non vi sono dubbi perché alla base della aggiudicazione ad una persona fisica vi è la presunzione che siamo dinanzi ad un incarico che, per la sua complessità, non può essere svolto da un singolo professionista.

 

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL CONFERIMENTO

DI INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI

 

 

Art. 1

Finalità ed ambito applicativo

 

  1. Il presente regolamento definisce e disciplina, sulla base dei criteri generali formulati dal Consiglio comunale, i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa sulla base di quanto previsto dall’art. 7, comma 6, del D.Lgs n. 165/2001, e s.m.i., e dall’art. 110, comma 6 del D.Lgs n. 267/2000 (d’ora in avanti “incarichi”).

 

  1. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, si identificano in prestazioni d’opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l’attività del committente; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2230 e seguenti del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di una attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo, e sono finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali dell’ente.

 

  1. Gli incarichi di lavoro autonomo, siano essi occasionali che di collaborazione coordinata e continuativa, compresi nell’ambito di applicazione del regolamento sono i seguenti:
  2. incarichi di studio, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o

un particolare problema d’interesse dell’ente, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell’ente e sarà da questo utilizzato; il requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;

  1. incarichi di ricerca, riguardanti lo svolgimento di attività di speculazione e di approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni, i quali presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte dell’ente;
  2. consulenze, consistenti nell’acquisizione, tramite prestazioni professionali, acquisizione di pareri, valutazioni espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall’ente;
  3. altre collaborazioni esterne ad elevato contenuto professionale.
  4. I contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, si identificano in prestazioni d’opera intellettuale, rese nell’ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d’opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile, nonché dell’art. 409 del codice di procedura civile.

 

  1. Questi contratti sono espletati senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del Committente; non comportano obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l’inserimento nella struttura organizzativa del Committente e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche nella sede del Committente.

 

Art. 2

Esclusioni, totali o parziali, dall’ambito applicativo del Regolamento

 

  1. 1. Non soggiacciono all’applicazione delle disposizioni del presente regolamento, gli incarichi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione; per la individuazione dei componenti di tali organismi saranno comunque rispettati i vincoli di pubblicità previsti dal presente regolamento.
  2. Sono altresì esclusi gli incarichi per le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica, caratterizzata da un rapporto “intuitu personae” che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per la loro stessa natura, una spesa equiparabile a un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili (indicate al comma 6, dell’art. 53 del D.Lgs. n.165/2001 in quanto compatibili con lo stretto regime autorizzatorio per i dipendenti pubblici). Il conferimento di tali incarichi non comporta l’utilizzo delle procedure comparative per la scelta del collaboratore. In ogni caso devono essere pubblicizzati tutti gli incarichi che prevedono compenso.

 

  1. Per il conferimento degli incarichi di progettazione in materia di lavori pubblici, di direzione lavori e collaudo, di cui all’art. 90 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché per il conferimento degli altri incarichi previsti da tale provvedimento, ivi compresi gli incarichi di assistenza e rappresentanza in giudizio, rimangono vigenti le previsioni normative, relative alle specifiche attività, che determinano i requisiti dei collaboratori o anche le procedure per l’affidamento dell’incarico, anche per quanto riguarda l’evidenza pubblica. Per gli incarichi sotto la soglia di 100.000 euro, devono essere rispettate le procedure di trasparenza e comparazione previste dall’art. 91, comma 2 del Codice LL.PP, che trovano concreta attuazione secondo le modalità previste dagli articoli 8,9, 10 E 11 del presente Regolamento.

 

  1. Analoghi criteri a quelli riportati nel precedente comma 3 devono essere rispettati in tutti i casi in cui le disposizioni di legge prevedono il ricorso a collaborazioni professionali esterne come per esempio per il condono edilizio.

Art. 3

Programma annuale per l’affidamento degli incarichi di collaborazione.

 

  1. Il Comune può stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall’oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite da una legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell’art.42, comma 2, del D.Lgs. 267/2000.
  2. Nei provvedimenti di conferimento di tali incarichi sarà espressamente citata la norma di legge o il programma approvato dal Consiglio

 

 

 

Art. 4

Determinazione della spesa annua massima

 

  1. La spesa annua massima che può essere destinata al finanziamento degli incarichi di cui al presente regolamento è fissata nel bilancio di previsione. Non rientrano in tale tetto di spesa gli incarichi conferiti per lo svolgimento di attività che sono finanziati da altre Pubbliche Amministrazioni. Il rispetto del tetto di spesa è verificato dal Responsabile del Settore Economico/Finanziario su ogni singola determinazione di conferimento di incarichi, unitamente all’attestazione di regolarità contabile.

 

 

Art. 5

Ricorso ai collaboratori esterni

 

  1. La competenza all’affidamento degli incarichi è dei Dirigenti (o negli enti che ne sono sprovvisti dei responsabili) che intendono avvalersene (di seguito: responsabili competenti).

 

  1. Gli incarichi possono essere conferiti solo in via straordinaria, per motivi eccezionali e per esigenze temporanee. Non devono riguardare attività generiche o comunque riconducibili alle attività di tipo ordinario, oltre che rispettare i requisiti previsti dal presente regolamento.

 

Art. 6

Presupposti per il conferimento di incarichi esterni

 

  1. Gli incarichi possono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d’opera che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, fermo restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Rimangono vigenti tutte quelle previsioni normative che per specifiche attività determinano i requisiti dei collaboratori o anche le procedure per l’affidamento dell’incarico.
  2. I presupposti per il conferimento di incarichi, la cui verifica deve analiticamente risultare dall’atto di conferimento, sono i seguenti:
  3. l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze istituzionali attribuite dall’ordinamento all’ente;
  4. l’oggetto di cui alla lett. a) deve essere strettamente collegato a programmi di attività, o progetti specifici e determinati, da cui si rileva che per la loro realizzazione è richiesto l’apporto di specifiche conoscenze o di contributi di qualificata professionalità di livello universitario, o di altro livello previsto dalle normative specifiche di settore;
  5. si deve verificare che in termini di rapporto tra benefici e costi vi sia convenienza per l’ente;
  6. l’ente deve avere preliminarmente accertato l’inesistenza, all’interno della propria organizzazione, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell’incarico ovvero l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
  7. la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; a tal fine si considerano prestazioni di alta qualificazione quelle connesse a professioni intellettuali per le quali sono richieste la laurea o eventualmente anche particolari abilitazioni, autorizzazioni o qualificazioni, anche comportanti l’iscrizione in ordini e/o albi. Negli altri casi occorre una specifica dimostrazione della sussistenza di tale requisito.
  8. devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
  9. l’importo del compenso, adeguatamente motivato, anche in relazione alle tariffe professionali, deve essere strettamente correlato alla effettiva utilità che può derivare all’ente dalla esecuzione della prestazione oggetto dell’incarico;
  10. gli incarichi devono essere conferiti nel rispetto della procedura comparativa di cui ai successivi articoli 8, 9, 10 e 11.

Art. 7

Accertamento delle condizioni per la utilizzazione delle risorse interne

 

  1. Si potrà ricorrere al conferimento degli incarichi di collaborazione qualora venga documentata, previa espressa ricognizione, l’impossibilità e/o la non convenienza di utilizzare personale dipendente dell’ente, pure in possesso dei requisiti professionali necessari, ma più utilmente utilizzato in altre attività istituzionali che altrimenti verrebbero penalizzate dalla scarsezza quantitativa e qualitativa del personale effettivamente in servizio, nonché nel caso in cui l’aggiornamento o la formazione del personale dipendente dell’ente per far fronte a specifiche esigenze sopravvenute risultasse inadeguata rispetto alla importanza e/o complessità delle tematiche da affrontare
  2. Allo scopo di accertare l’inesistenza, sotto il profilo qualitativo o quantitativo, all’interno della propria organizzazione, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell’incarico o, comunque, l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane già disponibili ed in servizio all’interno dell’ente, viene seguita la seguente procedura:
  3. a) il responsabile competente invia al Segretario/Direttore Generale una relazione contenente la specificazione delle iniziative e delle attività nelle quali si articola il progetto o il programma di lavoro, per la cui realizzazione si rende necessaria l’apporto del collaboratore esterno, e lo schema del disciplinare d’incarico, precisando altresì le caratteristiche professionali e curricolari richieste nonché la durata prevista per lo svolgimento dell’incarico;
  4. b) il Segretario/Direttore Generale invia ai Responsabili degli altri Settori, apposita richiesta di accertamento in ordine alla presenza nel Settore della professionalità richiesta;
  5. c) i responsabili degli altri Settori forniscono una documentata e motivata illustrazione dell’esito, positivo o negativo, dell’accertamento.

 

  1. Gli incarichi possono essere conferiti solo all’esito negativo della verifica condotta dal Segretario/Direttore Generale e formalmente comunicata al responsabile competente e, comunque, decorsi 5 giorni dalla richiesta inoltrata senza aver ottenuto alcuna attestazione.

 

  1. Al fine di agevolare le procedure di accertamento disciplinate nei commi 1 e 2, l’ente organizza una banca dati delle professionalità e delle specializzazioni possedute dai propri dipendenti, ai fini di un possibile utilizzo per finalità istituzionali, in luogo dell’affidamento di incarichi di lavoro autonomo.

 

 

Art. 8

Selezione degli esperti mediante procedure comparative

 

  1. Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di selezione con comparazione dei curricula professionali degli esperti esterni e, ove ritenuto opportuno, successivo colloquio dei partecipanti alla selezione.

 

  1. Il Responsabile competente predispone un apposito avviso di selezione, da pubblicare all’Albo pretorio e sul sito internet dell’ente per un periodo non inferiore a 10 giorni e non superiori a 30 giorni, nel quale siano evidenziati:

 

  1. i contenuti caratterizzanti la collaborazione richiesta come risultano dal programma di attività, e dai progetti specifici e determinati dall’ente e consultabili in allegato all’avviso;
  2. i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti per la partecipazione alla selezione e alla prescritta procedura comparativa;
  3. il termine, non inferiore a dieci giorni, entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate dei relativi curricula e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all’oggetto dell’incarico di collaborazione;
  4. i criteri di valutazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze indicati nelle domande di partecipazione alla selezione ed i punteggi disponibili per ogni titolo, le modalità della comparazione dei candidati (solo titoli o titoli e colloquio);
  5. il giorno dell’eventuale colloquio;
  6. le materie e le modalità dell’eventuale colloquio;
  7. le modalità di realizzazione dell’incarico;
  8. il tipo di rapporto per la formalizzazione dell’incarico (occasionale o coordinato e continuativo);
  9. il compenso complessivo lordo previsto.

 

  1. In ogni caso per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico occorre:
  2. a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
  3. b) godere dei diritti civili e politici;
  4. c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
  5. d) non essere sottoposto a procedimenti penali;
  6. e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria o iscrizione in ordini e/o albi strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta o deve dare adeguata dimostrazione della esperienza acquisita nel caso di mestieri artigianali.

 

  1. Per incarichi di importo inferiore ad euro 7.500,00 annui lordi l’incarico professionale può essere conferito all’esito di una apposita indagine di mercato, espletata attraverso una lettera d’invito contenente gli elementi di cui al comma 2 (dalla lettera a) alla lettera i), da inviare ad almeno tre soggetti dotati dei requisiti necessari. Detti soggetti possono essere individuati tra quelli iscritti alle liste di accreditamento formate ai sensi del successivo art. 9.

 

  1. Per le esigenze di flessibilità e celerità dell’Ente riguardanti incarichi di assistenza tecnica l’amministrazione può attingere tra i soggetti iscritti alle liste di accreditamento formate ai sensi del successivo art. 11, nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni esterne dall’ordinamento.

 

 

 

 

Art. 9

Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative

 

  1. Il Responsabile competente procede alla selezione dei candidati che partecipano alla selezione, valutando in termini comparativi i titoli, i requisiti professionali e le esperienze illustrate dai singoli candidati secondo le indicazione dell’avviso, avuto riguardo alla congruenza dei medesimi titoli con le esigenze e le finalità istituzionali che si intendono perseguire con l’incarico, secondo le indicazioni contenute nel programma o nel progetto.

 

  1. Per la valutazione dei curricula, il responsabile può avvalersi di una commissione tecnica interna, nominata con suo atto e dallo stesso presieduta.

 

  1. Nel caso di selezione per titoli e colloquio, sono valutati preventivamente i titoli ed al colloquio sono ammessi solo i candidati che hanno conseguito i punteggi più elevati nel numero massimo di dieci unità; il punteggio per il colloquio non può essere superiore alla metà del punteggio massimo previsto per i titoli.

 

  1. All’esito della valutazione dei curricula e dei colloqui, ove richiesti, è stilata una graduatoria di merito secondo l’ordine decrescente dei punti attribuiti a ciascun partecipante alla selezione, approvata con atto motivato del responsabile competente.
  2. Il candidato risultato vincitore, è invitato alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro autonomo.

 

  1. L’esito della procedura comparativa deve essere pubblicato all’Albo pretorio e sul sito internet dell’ente per un periodo non inferiore a 10 giorni.

 

 

Art. 10

Conferimento di incarichi professionali senza esperimento di procedura comparativa

 

  1. In deroga a quanto previsto dall’art. 9, il responsabile competente può conferire gli incarichi in via diretta, senza l’esperimento di procedure di selezione, quando ricorra una delle seguenti situazioni:

 

  1. quando non abbiano avuto esito positivo le procedure comparative di cui al precedente articolo, a patto che non vengano modificate le condizioni previste dall’avviso di selezione o dalla lettera di invito;
  2. in casi di particolare urgenza, adeguatamente documentati e motivati, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione dei programmi di attività, degli obiettivi e dei progetti specifici e determinati dall’ente, che richiedono l’esecuzione di prestazioni professionali particolarmente qualificate in tempi ristretti, non consentano l’utile e tempestivo l’esperimento di procedure comparative di selezione oppure per attività relative a prestazioni per le quali si richiedono particolari e specifiche competenze non comparabili. Rimane fermo in questo caso la necessità di acquisire almeno 3 curricula sulla base delle regole di cui al comma 4 del precedente articolo 8 ed il ricorso a tale procedura deve essere autorizzato da parte del Segretario;
  3. prestazioni lavorative di tipo complementare, non ricomprese nell’incarico principale già conferito, qualora motivi sopravvenuti ne abbiano determinato la necessità per il risultato finale complessivo. In tal caso l’attività complementare potrà essere affidata senza alcuna selezione, a condizione che non possa essere separata da quella originaria, senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti con l’incarico originario;
  4. per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d’opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni, per cui risulta notorio che uno solo può fornirle o eseguirle con il grado di perfezione richiesto;

 

 

Art. 11

Liste di accreditamento di esperti

 

  1. L’ente può istituire una o più liste di accreditamento di esperti esterni con requisiti professionali e di esperienza minimi da essa stabiliti, eventualmente suddivise per tipologie di settori di attività. Le liste sono aggiornate almeno annualmente.

 

  1. Il responsabile competente, ricorre alle liste di accreditamento, per invitare alle procedure comparative di selezione un numero di soggetti almeno sufficiente ad assicurare un efficace quadro di confronto e comunque non inferiore a tre.

 

  1. Per la predisposizione delle liste, l’ente pubblicizza, con periodicità annuale, un apposito avviso pubblico con la indicazione dei requisiti professionali che devono essere posseduti dai soggetti interessati.

 

  1. La iscrizione nelle liste avviene sulla base di un provvedimento motivato del responsabile del settore personale e in ordine alfabetico dei candidati.

 

 

 

Art. 12

Disciplinare di incarico

 

  1. Il responsabile formalizza l’incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.

 

  1. Il disciplinare di incarico, stipulato in forma scritta, contiene i seguenti elementi:
  2. le generalità del contraente;
  3. la precisazione della natura della collaborazione di lavoro autonomo, occasionale o coordinata e continuativa;
  4. il termine di esecuzione della prestazione e/o di durata dell’incarico;
  5. il luogo in cui viene svolta la collaborazione;
  6. l’oggetto della prestazione professionale, secondo le indicazioni del programma o progetto che viene allegato al contratto;
  7. le modalità specifiche di esecuzione e di adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;
  8. l’ammontare del compenso per la collaborazione e gli eventuali rimborsi spese nonché le modalità per la relativa liquidazione;
  9. le modalità di pagamento del corrispettivo;
  10. la specifica accettazione delle disposizioni del presente regolamento; la determinazione delle penali pecuniarie e le modalità della loro applicazione;
  11. la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;
  12. il foro competente in caso di controversie;
  13. le modalità di trattamento dei dati personali e i diritti dell’interessato ai sensi del D.Lgs 196/2003.

 

  1. Non è ammesso di regola il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per i ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.

 

  1. L’Ufficio competente provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell’attività oggetto dell’incarico, della quantità e qualità dell’attività, dell’eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento a valori di mercato ed alle eventuali tabelle contenenti le tariffe professionali.

 

5) Il pagamento è comunque condizionato alla effettiva realizzazione dell’oggetto dell’incarico. La corresponsione avviene di norma al termine dello svolgimento dell’incarico, salvo diversa pattuizione del disciplinare in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell’attività oggetto dell’incarico, e comunque non avviene mai con cadenza mensile. In ogni caso, il collaboratore è tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti.

 

Art. 13

Verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico

 

  1. Il responsabile competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell’incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo.

 

  1. Il responsabile competente accerta, altresì, il buon esito dell’incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall’incaricato e dei risultati ottenuti.

 

  1. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il responsabile può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

 

  1. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il responsabile può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base della esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

 

  1. Il Dirigente competente verifica l’assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti ed autorizzati.

 

 

Art. 14

Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa

 

  1. Gli incarichi possono essere conferiti con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’art. 409, n. 3, c.p.c., nel rispetto della disciplina del presente regolamento, quando le prestazioni d’opera intellettuale e i risultati richiesti al collaboratore devono essere resi con continuità e sotto il coordinamento del responsabile competente.

 

  1. Le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione e sono assoggettate a un vincolo di coordinamento funzionale agli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni stesse, secondo quanto stabilito dal disciplinare di incarico e dal responsabile competente.

 

  1. Al collaboratore non possono essere affidati poteri gestionali autonomi né compiti di rappresentanza dell’ente.

 

  1. Il collaboratore non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato; la sua attività può essere esercitata presso le sedi dell’Amministrazione, secondo le direttive impartite dal responsabile competente, il quale mette eventualmente a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici strettamente funzionali all’espletamento dell’incarico.

 

  1. Gli eventuali obblighi di iscrizione alla gestione separata INPS di cui alla legge n. 335/1995, e s.m.i., sono a carico del collaboratore, che è tenuto a darne idonea comunicazione all’Amministrazione. Gli eventuali obblighi di iscrizione all’INAIL sono a carico dell’Amministrazione, che è tenuta a darne idonea comunicazione al collaboratore. Il collaboratore è altresì tenuto a dare idonea certificazione delle deduzioni eventualmente spettanti nonché degli altri dati ritenuti necessari.

 

  1. I diritti e i doveri del committente e del collaboratore, le modalità di svolgimento delle prestazioni, i casi di sospensione e di estinzione del rapporto di collaborazione sono disciplinati dalla Determinazione Dirigenziale e dal Disciplinare d’incarico che è formulato sulla base di schemi tipo da realizzarsi e aggiornarsi a cura dell’Ufficio di supporto alle funzioni del Segretario Generale.

 

  1. Il Responsabile è tenuto a garantire, osservando una adeguata vigilanza, che le modalità di svolgimento della prestazione non siano analoghe a quelle del lavoro subordinato.

 

 

Art. 15

Pubblicizzazione degli incarichi

 

  1. I contratti di collaborazione, relativi ai rapporti disciplinati dal presente regolamento, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell’Ente.

 

  1. L’amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale tutti i provvedimenti di incarico (disciplinari di incarico di cui al precedente art. 12), completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare previsto, nonchè ne cura l’aggiornamento tempestivo in merito all’ammontare del compenso erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del Responsabile preposto.

 

  1. Gli elenchi, messi a disposizione per via telematica, sono altresì trasmessi semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, e contengono per ogni incarico i riferimenti identificativi del consulente o del collaboratore cui lo stesso è stato conferito, l’oggetto, la durata e il compenso previsto ed eventualmente erogato.

 

 

Art. 16

Registro degli incarichi

 

  1. Anche ai fini di cui al precedente art. 15, è istituito il Registro degli incarichi, nel quale devono essere annotati tutti gli incarichi conferiti dall’amministrazione, a qualsiasi titolo effettuati e con qualsiasi modalità.

 

  1. Nel Registro sono riportati tutti gli elementi di cui ai commi 1 e 2 del precedente art. 13 e può essere suddiviso in tipologie.

 

  1. Il Registro è gestito dal Segretario Generale il quale, mediante personale addetto alle funzioni di supporto:
  2. cura la formazione, la tenuta e l’aggiornamento del Registro;
  3. fornisce le informazioni necessarie agli uffici competenti per la predisposizione delle Determinazioni e i Disciplinari d’incarico;
  4. garantisce le forme di pubblicità.

 

                                                                      Art. 17

                                               Norma transitoria e disposizioni finali

 

  1. In sede di prima applicazione del presente regolamento ed ai fini della determinazione del tetto di spesa, si terrà conto degli incarichi di collaborazione esterna già formalizzati ed in corso alla data di entrata del presente regolamento.

 

  1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le altre disposizioni regolamentari, anche contenute in altri regolamenti comunali, concernenti la disciplina i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa incompatibili con le disposizioni del presente regolamento.

 

  1. Un estratto del presente Regolamento sarà trasmesso, a cura dell’Ufficio di supporto alle funzioni del Segretario Generale, alla Sezione Regionale della Corte dei Conti entro 30 giorni dalla relativa adozione.