Non vi è un obbligo di restituzione delle somme percepite dai responsabili di posizione
organizzative sulla base di specifiche disposizioni di legge al di fuori del fondo per la
contrattazione decentrata, se essi sono quantificati in modo preciso sulla base di criteri
oggettivi e, di conseguenza, non vengono calcolati in modo arbitrario da parte del
dirigente. Vanno invece restituite le indennità percepite senza la decurtazione
proporzionale alla riduzione di orario in caso di impegno per una parte dell’orario in altro
ente. In caso di valutazione positiva, quanto meno la misura minima della indennità di
risultato deve essere erogata. I titolari di posizione organizzativa, ma più in generale tutti i
dipendenti, non possono percepire compensi che non sono disciplinati dalle previsioni del
contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dipendente. Possono essere così
riassunte alcune delle indicazioni contenute nella sentenza della Corte dei Conti della
Puglia n. 8/2020, che ha dettato in modo molto ampio le regole per la incentivazione dei
titolari di posizione organizzativa con compensi ulteriori rispetto alle indennità di posizione
e di risultato.
La prima indicazione contenuta nella sentenza è che la mancata decurtazione della
indennità di posizione e di risultato a seguito della utilizzazione per una parte dell’orario di
lavoro da un altro comune determina la maturazione di responsabilità amministrativa; nella
determinazione del relativo danno la sentenza ci dice che bisogna operare una riduzione
“in ossequio alla c.d. “regola dei vantaggi”, di cui all’art. 1, comma 1 bis, l. n. 20/94 (su
cui, amplius, Corte conti, Sez. Giurisd. Puglia, n. 91/2018 e la giurisprudenza ivi citata)”.
Per cui si deve dare luogo al riconoscimento “dell’IRPEF ritenuta in acconto dal datore di
lavoro, quantomeno nella misura dell’aliquota media”.
Passiamo adesso all’esame della parte della sentenza che è dedicata alla incentivazione
per il recupero di evasione ICI. In premessa, viene ricordato che essa, sulla base delle
previsioni dettate dal contratto collettivo nazionale, può sommarsi per i titolari di posizione
organizzativa con la retribuzione accessorio loro attribuita a titolo di indennità di posizione
e di risultato. Nel caso specifico, “pur essendo mancata l’allocazione delle pertinenti
risorse nell’apposito fondo ex art. 15 c.c.n.l. 1.4.99 per la successiva erogazione in sede di
contrattazione integrativa e sulla base di valutazione postuma dei risultati ex art. 17
c.c.n.l.”, essa può essere corrisposta “in aumento all’indennità di risultato del titolare di p.o.
(cfr. art. 8 c.c.n.l. 5.10.2001)”. La legittimità del riconoscimento è legata alla dimostrazione
della presenza della seguente condizioni che è stata riscontrata nel caso concreto:
risulta per tabulas che la .. (nda responsabile) era l’unica che poteva godere di siffatta
indennità aggiuntiva, non essendovi altri soggetti implicati nell’attività in questione e non
potendo di tale indennità beneficiare altra categoria di personale, essendo l’emolumento
vincolato a quella specifica funzione”.
Aggiunge la sentenza che rimane “in disparte ogni valutazione circa l’illiceità della
condotta contestata, quantomeno sotto il profilo della mancata doverosa astensione
nell’istruttoria delle delibere di conferimento delle somme (su cui C. conti, Sez. I App. n.
420/2016), non v’è concretamente un danno ingiusto da risarcirsi. Va evidenziato, invero,
che, a differenza del caso deciso con la precitata sentenza, di conferma di precedente
decisione di questa Sezione su caso analogo (riguardante, però, un
dirigente autoliquidantesi somme a tale titolo non predeterminate), qui l’importo è stato
fissato preventivamente dall’organo politico e non rimesso all’arbitrio della .. (nda la
responsabile), mentre l’eventuale istruttoria da costei compiuta nel predisporre la
delibera, sebbene viziata dal conflitto di interessi, non è in grado di incidere causalmente
sul danno perchè, come chiarito, tali somme non erano da ripartirsi tra più soggetti (come
nel caso precedentemente deciso), ma non potevano erogarsi che a costei. Le percentuali

di partecipazione ai maggiori introiti, peraltro, sono pienamente in linea con il dettato di
legge”.