Il diritto ad un trattamento economico diverso per le mansioni svolte matura solo nel caso
in cui non sia rispettato il principio della equivalenza sulla base del dettato contrattuale: è
quanto afferma la sentenza della sezione lavoro della Corte di Cassazione n. 28292/2022.
Leggiamo che “il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato
assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell’ambito della classificazione
professionale prevista dai contratti collettivi. Per il comparto Regioni ed Autonomie locali, il
CCNL 31.3.1999, di revisione del sistema di classificazione del personale, all’articolo 3,
comma 2, ha previsto che tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria di
inquadramento, in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili. Nella fattispecie,
pertanto, sussiste il vizio denunciato di violazione del Decreto Legislativo n. 165 del 2001,
articolo 52, e della contrattazione collettiva di comparto sia perchè la Corte territoriale non
ha in alcun modo valutato la classificazione del personale ed i profili professionali delineati
dalle parti collettive sia perché le stesse lavoratrici deducevano che l’attività di pulizia
rientrava nella categoria professionale di inquadramento .. sicchè erroneamente la
sentenza ne ha escluso l’esigibilità nell’ambito del normale orario di lavoro. Il parametro di
riferimento per la stessa configurabilità in astratto di una prestazione aggiuntiva è il
sistema di classificazione dettato dalla contrattazione collettiva; non è, invece, possibile
porre a fondamento della pretesa il mansionario con il quale il datore di lavoro pubblico
abbia individuato in concreto i compiti da assegnare al prestatore”.
Quanto al principio della equa retribuzione, “la Corte Costituzionale ha reiteratamente
chiarito che il giudizio sulla conformità di un trattamento all’articolo 36 Cost., non può
essere svolto per singoli istituti, né – può aggiungersi – giorno per giorno, ma occorre
valutare l’insieme delle voci che compongono il trattamento complessivo del lavoratore in
un arco temporale di una qualche significativa ampiezza”.