Il parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia n. 406/2015 fornisce chiarimenti sul tetto di spesa per le assunzioni a tempo determinato di dirigenti ai sensi dell’articolo 110 del DLgs n. 267/2000.

Gli oneri per queste assunzioni rientrano nel tetto di spesa del personale, tetto che ricordiamo essere fissato nella spesa media sostenuta nel triennio 2011/2013.

Sul rispetto del tetto di spesa per le assunzioni flessibili (la spesa sostenuta allo stesso titolo nell’anno 2009) vengono riprese le indicazioni fornite dalla sezione autonomie della Corte dei Conti nella deliberazione n. 12/2012.

Viene chiarito che “solo se si tratta di incarico con qualifica dirigenziale, si applica il limite specifico di capacità assunzionale previsto dal medesimo primo comma dell’art. 110 (ovvero, l’assunzione non può essere comunque in misura “superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità”), mentre non si applica il vincolo di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010”. Invece, “se si tratta di incarico di responsabile dei servizi o degli uffici, con qualifica di alta specializzazione ma privo di quella dirigenziale, si applica il vincolo di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010 (lo stesso dicasi se si trattasse di un incarico ex secondo comma dell’art. 110 cit.). In quest’ultimo caso, quindi, il Comune istante non potrà procedere all’assunzione di personale a tempo determinato e con qualsivoglia tipologia contrattuale non avendo sostenuto alcuna spesa per tali finalità né nell’annualità 2009 né nel triennio 2007-2009”.

Trusted by some of the biggest brands

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.