Gli incarichi dirigenziali non possono essere conferiti a coloro che hanno raggiunto i limiti
di età che impongono il collocamento in quiescenza. In questa direzione vanno le
indicazioni contenute nel parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti
dell’Abruzzo n. 144/2019.
Leggiamo testualmente che: “è vigente, in ogni caso ed in via generale, il limite anagrafico
per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici che l’articolo 33, comma 3, del d.l. n.
223/2006 estende anche ai fini dell’attribuzione degli incarichi dirigenziali di cui all’articolo
19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 (nda vincolo che si può ritenere
esteso anche alle assunzioni a tempo determinato ex articolo 110 TUEL). In proposito
recita testualmente la circolare n. 4/2015 del Ministro per la semplificazione e la
Pubblica amministrazione “come già chiarito nella circolare n. 6 del 2014, infatti, la
possibilità di attribuire incarichi dirigenziali a soggetti che abbiano raggiunto i limiti di età
per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici era già esclusa dall’articolo 33,comma
3, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223: si tratta di una disposizione normativa speciale
che continua a trovare applicazione. Rimane ferma la possibilità di conferire
incarichi dirigenziali, ai sensi dell’art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001,
a soggetti che, pur collocati in quiescenza, non abbiano raggiunto il suddetto limite di
età”. Sul punto anche la Sezione di controllo per il Piemonte, delibera n. 66/2018, in linea
con la pronuncia della Sezione di controllo per le Marche n. 181/2015, ha ritenuto che
sulla base della norma richiamata è necessario che il soggetto cui viene conferito l’incarico
non abbia comunque raggiunto i limiti di età per il collocamento a riposo dei dipendenti
pubblici, in caso contrario non è possibile conferirgli l’incarico dirigenziale”.