L’articolo 57 comma 2 del d.l. n. 124/2019, cd decreto fiscale, abroga a partire dal
prossimo 1 gennaio 2020 il tetto di spese per la formazione delle regioni e degli enti locali.
Ricordiamo che l’articolo 6, comma 13, del d.l. n. 78/2010 aveva previsto che regioni ed
enti locali potessero spendere per la formazione dei propri dipendenti una somma non
superiore al 50% di quanto speso allo stesso titolo nel 2009. Successivamente la Corte
Costituzionale e le sezioni riunite di controllo della Corte dei Conti hanno interpretato
questa disposizione stabilendo che le amministrazioni regionali e locali, nell’ambito della
ampia autonomia loro riconosciuta dalla Costituzionale e valorizzata dalla cd riforma del
titolo V, possono derogare a tale tetto purchè garantiscano il rispetto dei vincoli di
carattere finanziario dettati complessivamente dall’articolo 6 del d.l. n. 78/2010, quindi
agendo anche sulle risorse destinate alle pubbliche relazioni, alle consulenze, alle
missioni etc. Ricordiamo inoltre che il legislatore ha previsto che gli enti che adottano il
bilancio preventivo ed il conto consuntivo entro i termini fissati dal d.lgs. n. 267/2000
possono aumentare la spesa per la formazione.
Con la nuova disposizione il tetto di spesa alla formazione ed aggiornamento
professionale del personale viene abrogato e, quindi, le amministrazioni possono tornare
ad investire su questo versante anche aumentando le risorse destinate a questa finalità.
Ricordiamo che la spesa per la formazione è comunque compresa nel tetto di spesa del
personale. Occorre infine ricordare che si dovevano già considerare al di fuori del tetto di
spesa della formazione le risorse destinate alla formazione cd obbligatoria. Come tale si
deve intendere quella che è considerata vincolante sulla base di previsioni dettate da
specifiche disposizioni di legge, quali sono la sicurezza sul lavoro e la prevenzione della
corruzione, sulla base rispettivamente del d.lgs. n. 81/2008 e legge n. 190/2012.