Il tetto del 20% dei posti che si possono coprire con progressioni verticali deve essere inteso per teste e non per valore finanziario, il che ne riduce significativamente il numero massimo. Possono essere così riassunte le indicazioni contenute nel parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Campania n. 140/2018. Siamo in presenza di una lettura che conferma le indicazioni già fornite dai pareri della magistratura contabile.

In primo luogo viene evidenziato dalla citata deliberazione dei giudici contabili campani che “il riferimento espresso nella normativa (nda articolo 22, comma 15, del D.Lgs. n. 75/2017) è al numero di posti”, peraltro da mettere in “relazione con quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite”. Viene inoltre evidenziato che “è necessaria una congruenza logica tra il piano citato e la dotazione organica, che non rappresenta solo un contenitore rigido in base al quale definire il Programma Triennale per il Fabbisogno del Personale”; in questa direzione ricordiamo le novità contenute nel D.Lgs. n. 75/2017. Viene evidenziato che “nella nuova visione dinamica, la dotazione organica rappresenta un valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibili che deve essere considerata nella predisposizione del piano”.

Ed ancora, “nel rispetto del PTFP il Comune potrà, per il triennio 2018/2020, attivare procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, rispettando il limite numerico del 20%, rimodulando qualitativamente e quantitativamente la propria consistenza di personale, mediante nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria ed in base ai fabbisogni programmati. In altri termini, il numero di posti da ripartire fra procedura di verticalizzazioni e accesso esterno va inteso per capita e non per valore finanziario”. Il che riduce il numero massimo delle stesse, visto che in termini finanziari il costo aggiuntivo è assai limitato.