Il tetto numerico delle assunzioni a tempo determinato di responsabili ex articolo 110 D.Lgs. n. 267/2000 deve essere fissato nel 20% dei dipendenti in servizio, cioè lo stesso tetto dettato per il complesso delle assunzioni flessibili. Lo dice la deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Lazio n. 85/2018.

La prima indicazione è la seguente: l’elemento fiduciario nella assunzione di dirigenti o responsabili ex articolo 110 D.Lgs. n. 267/2000 “non può essere inteso come vicinanza di vedute politiche tra amministrazione conferente l’incarico e soggetto incaricato, ma piuttosto in senso oggettivo e cioè come esito di una valutazione della rispondenza del soggetto selezionato alle esigenze prestazionali dell’ente che faccia seguito ad un confronto comparativo in termini oggettivi tra candidati, nel rispetto del principio di trasparenza della selezione, fermi restando la residualità ed il contenimento numerico/quantitativo dei casi”, che devono restare “marginali”: siamo in presenza di una interpretazione che deriva dall’articolo 97 della Costituzione. L’autonomia delle singole amministrazioni deve essere esercitata nel rispetto dei vincoli dettati dalla legislazione statale, che ha un carattere prevalente visto che siamo nell’ambito dei principi dell’ordinamento civile, materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato.

La seconda indicazione è la seguente: non vi sono tetti specifici per le assunzioni di “personale non dirigenziale cui affidare posizioni organizzative .. ovvero di alta specializzazione”. In assenza di uno specifico tetto “occorre spostare l’attenzione sui tetti fissati per le assunzioni del personale a tempo determinato complessivamente considerato”. Tali tetti sono fissati nel 20% del personale a tempo indeterminato alle dipendenze della stessa amministrazione. Dall’ambito di applicazione di questa disposizione sono esclusi solamente i dirigenti: “nel rispetto di detto tetto complessivo è rimesso all’ente locale, nell’ambito del proprio regolamento di organizzazione, il contemperamento e la ripartizione del personale in conformità alle proprie esigenze interne, nell’esercizio dell’autonomia riconosciuta a livello costituzionale”.