Per la deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia n. 210/2019 l’aumento del fondo per il salario accessorio delle posizioni organizzative negli enti senza dirigenza non è possibile per finanziare la istituzione di nuovi incarichi e le risorse così utilizzate diminuiscono le capacità assunzionali e non il ricorso alla mobilità volontaria.
In particolare, leggiamo che “il differenziale .. è soltanto la maggiorazione delle indennità attribuite alle posizioni organizzative già in servizio al momento dell’entrata in vigore del contratto collettivo nazionale. Tale maggiorazione deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti di spesa per il personale”. Inoltre, “una volta che l’ente decida di avvalersi della possibilità prevista dalla normativa in parola la quota destinata alla maggiorazione dell’indennità di posizione e di risultato delle posizioni organizzative negli enti privi di dirigenti ha come effetto di limitare le risorse per le assunzioni di personale a tempo indeterminato (assunzioni che non siano quelle attuate con l’istituto della mobilità che incontrano soltanto il limite” del tetto di spesa del personale, stante la neutralità come capacità assunzionale.