Il termine di 60 giorni per la impugnazione degli atti di un concorso decorre dal momento
della pubblicazione degli esiti della prova orale se le contestazioni sono dirette avverso
questa fase della procedura di concorso. E’ questo il principio affermato dalla sentenza
della seconda sezione del Consiglio di Stato n. 2909/2021.
“Il principio generale per cui nei concorsi pubblici il termine di impugnazione decorre dalla
data di conoscenza del relativo esito, che coincide di regola con la pubblicazione del
provvedimento di approvazione della graduatoria -in quanto tale atto consente ai candidati
di percepire la lesione attuale della loro posizione- subisce un adattamento nel caso di
impugnativa dei giudizi negativi delle prove orali o pratiche, allorquando sia il bando che le
presupposte fonti normative di rango primario e secondario prevedano una forma di
pubblicità obbligatoria che, oltre a garantire la par condicio fra i candidati e la trasparenza
dell’azione amministrativa, incida sulla decorrenza del termine perentorio per impugnare,
davanti al giudice amministrativo, il giudizio negativo formulato dalla commissione
esaminatrice (Consiglio di Stato, sezione V, n. 3829/2019)”.
Di conseguenza, la clausola del bando che stabiliva che, dalla pubblicazione della
graduatoria, decorressero i termini per eventuali impugnative deve ritenersi con tutta
evidenza concernente le impugnazioni dirette a contestare la collocazione dei candidati
nella stessa graduatoria”.