Le amministrazioni locali e regionali possono optare tra il metodo della media aritmetica (propugnato dalla Ragioneria Generale dello Stato) e quello dei risparmi effettivamente conseguiti (propugnato dalla sezione di controllo della Corte dei Conti della Lombardia e dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni) per determinare la riduzione del fondo in considerazione della riduzione del personale in servizio. Se utilizzano il metodo dei risparmi effettivamente conseguiti devono adattare il metodo di calcolo proposto con un apposito kit da parte dell’Aran. In questa direzione vanno le indicazioni contenute nella deliberazione della sezione di controllo della Corte dei Conti della Liguria n. 38/2017.
Ci viene detto che “gli Enti dapprima devono calcolare il Fondo per le risorse della contrattazione integrativa secondo quanto disposto dalle norme della contrattazione collettiva. L’ammontare ottenuto, non potendo superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015, qualora superiore, deve essere conseguentemente ridotto. Successivamente, l’ammontare del Fondo deve essere ridotto in base alla
percentuale relativa alle cessazioni di personale, percentuale che può essere determinata con il metodo disposto dalla Ragioneria Generale dello Stato con le circolari n. 12 del 15 aprile 2011 e n. 16 del 2 maggio 2012 (relative all’applicazione dell’articolo 9, comma 2 bis del decreto-legge 21 maggio 2010 n. 78) e n. 12 del 23 marzo 2016 (concernente l’applicazione dell’articolo 1, comma 236 della legge di stabilità per il 2016). Resta fermo che, qualora l’Ente per il calcolo della riduzione relativa alle cessazioni intenda avvalersi del metodo individuato dalla Sezione di controllo per la Lombardia (Deliberazione n. 324/2011/PAR, riferita all’allora vigente articolo 9, comma 2 bis, del decreto-legge n. 78 del 2010), la scheda Excel dovrà subire i necessari adattamenti”.