Nel caso di mancata erogazione della indennità di risultato a seguito della mancata
assegnazione degli obiettivi matura il diritto al risarcimento del danno e che le somme
corrisposte a questo titolo non sono soggette a tassazione. Sono questi i principi fissati
dalla sentenza della Corte Cassazione n. 14344/2022.
Leggiamo testualmente che «il danno deve ravvisarsi sia sotto il profilo della lesione alla
professionalità, essendo evidente che l’assenza di programmi ed obiettivi incentivanti
comporti una perdita di chance di accrescimento professionale, sia sotto il profilo della
perdita di chance relativa ad una componente, di natura accessoria, della retribuzione ..
Dalla carenza di un programma e di obiettivi incentivanti scaturisce quella perdita di
chance di miglioramento attidudinale/dirigenziale e di valutazione (eventualmente positiva)
dei risultati conseguiti con ricadute economiche». Non è soggetta a tassazione la somma
percepita a titolo di risarcimento del danno.