Il rimborso delle spese legali va riconosciuto ai dipendenti se non maturano le condizioni
per la sussistenza di un conflitto di interessi e tale valutazione deve essere effettuata ex
ante. In questa direzione vanno le indicazioni contenute nella sentenza della sezione
lavoro della Corte di Cassazione n. 32549/2021.
Ci viene detto, con riferimento alla scelta del legale, che “l’obbligo del datore di lavoro ha
ad oggetto non già il rimborso al dipendente dell’onorario corrisposto ad un difensore di
sua fiducia, ma l’assunzione diretta degli oneri di difesa fin dall’inizio del procedimento,
con la nomina di un difensore di comune gradimento”.
Con riferimento alla necessità che sussista la esclusione del conflitto di interesse “le
Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. 4.6.2007 n. 13048) hanno sottolineato che la
mancanza di una situazione di conflitto di interesse costituisce presupposto perchè sorga
la garanzia in esame. Secondo questa disciplina se c’è conflitto di interesse con l’ente
locale datore di lavoro, non sorge il diritto del dipendente a che l’Amministrazione si faccia
carico delle spese della difesa nel procedimento penale. Pertanto, se l’accusa è quella di
aver commesso un reato che vede l’ente locale come parte offesa (e, quindi, in oggettiva
situazione di conflitto di interessi), il diritto al rimborso non sorge affatto né sorge nel
momento in cui il dipendente sia stato, in ipotesi, assolto dall’accusa .. il rimborso da parte
della pubblica amministrazione delle spese di difesa sostenute dal proprio dipendente
sottoposto a processo non può essere riconosciuto allorquando questa, come nel caso in
esame, si sia costituita parte civile nei confronti del dipendente, indipendentemente da
ogni valutazione attinente l’esito del procedimento penale (Cass. 10 marzo 2011 n. 5718).
La pretesa di operare una verifica ex post della sussistenza del predetto conflitto
d’interesse, in dipendenza dall’esito del processo penale, appare dunque esclusa dalla
giurisprudenza di questa Corte, la quale si è assestata sull’assunto secondo cui, nel
valutare il diritto al rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente, il conflitto di
interessi rileva ex ante, indipendentemente dall’esito del giudizio penale e dalla relativa
formula di assoluzione (Cass. n.2297/2014; Cass.n.5718/2011; Cass. n.16396/2017)”. In
conclusione “la sussistenza del conflitto di interessi” non dipende tanto “dalla scelta
concreta operata dall’ente comunale di costituirsi parte civile”, ma “dalla imputazione del
dipendente per un reato che vede come parte offesa la pubblica amministrazione-datrice
di lavoro”.