Le amministrazioni locali sono chiamate a sostenere direttamente solo gli oneri per la
iscrizione dei propri dipendenti all’albo speciale degli avvocati, il che si deve considerare
precluso per gli altri albi o ordini professionali. In questa direzione vanno le indicazioni
contenute nel parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 48271 dello scorso 24
novembre 2021. Anche il contenuto di questa risposta è stata previamente concordata con
la Ragioneria Generale dello Stato, che ricordiamo peraltro essersi espressa nella stessa
direzione negli anni precedenti.
In premessa, occorre ricordare che continua ad essere applicabile il principio della
esclusività della prestazione di lavoro dei dipendenti pubblici, fatte salve le deroghe
previste dalla normativa.
Per i dipendenti pubblici che sono avvocati la sentenza della Corte di Cassazione n.
7776/2015 ha stabilito che tali oneri sono a carico dell’ente; conclusione che è motivata
dalla considerazione che la iscrizione all’albo speciale è condizione per lo svolgimento di
tale attività per conto dell’ente da cui si dipende.
Ci viene detto espressamente che “la tassa di iscrizione all’albo professionale assicura
anche in tal caso (nda dipendente pubblico) – non diversamente dallo svolgimento in
autonomia – benefici diretti nella sfera dell’iscritto che, pertanto, sarebbe comunque tenuto
a sopportarne il costo. In linea con tale chiave di lettura, si ritiene, pertanto, che il
versamento della tassa d’iscrizione all’albo professionale degli architetti o ingegneri sia da
considerare di carattere strettamente personale anche quando tale iscrizione risulti
necessaria per lo svolgimento dell’attività nei confronti dell’amministrazione. Tale
conclusione pare avvalorata laddove si consideri che per le professioni in esame non è
neanche prevista una disciplina dell’esclusività della prestazione professionale, analoga a
quella prevista per gli avvocati iscritti all’elenco speciale”. Ed ancora, leggiamo nel parere
che “appare significativo, a tal proposito, il fatto che gli strumenti di contrattazione
collettiva – fatte salve isolate eccezioni- non abbiano previsto alcun specifico onere a
carico dell’amministrazione”.
Ed infine, ci viene detto che “eventuali previsioni da parte della contrattazione collettiva
non possono che inscriversi nella cornice dei contratti nazionali o di comparto, con
contestuale onere, a carico degli stessi, di reperire le relative risorse, nell’ambito di quelle deputate a finanziare i trattamenti accessori, per lo svolgimento di prestazioni connotate da particolare qualificazione professionale”.
Sulla base di questo parere si deve quindi concludere che alle amministrazioni, salvo che
per gli avvocati, non è consentito assumere questi oneri in nessun caso, anche se il
dipendente è in servizio a tempo pieno e, quindi, incorre nel vincolo della esclusività della
prestazione professionale.

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