Il responsabile di un settore non può presiedere una commissione di gara di appalti da lui
indetta: è questo il principio affermato dalla deliberazione ANAC n. 760/2019. Essa è stata
resa con riferimento alle previsioni dettate dall’articolo 77, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016,
il quale testualmente così dispone: “i commissari non devono avere svolto né possono
svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto
dei cui affidamento si tratta”. Siamo in presenza di una disposizione che “risponde
all’esigenza di rigida separazione della fase di preparazione della documentazione di gara
da quella di valutazione delle offerte in essa presentate, a garanzia della neutralità del
giudizio ed in coerenza con la ratio generalmente sottesa alle cause di incompatibilità dei
componenti degli organi amministrativi; in definitiva, tale divieto è destinato a prevenire il
pericolo concreto di possibili effetti distorsivi prodotti dalla partecipazione alle commissioni
aggiudicatrici di soggetti (progettisti, dirigenti che abbiano emanato atti del procedimento
di gare e così via) che siano intervenuti a diverso titolo nella procedura concorsuale,
definendo i contenuti e le regole della procedura”. Sulla base delle indicazioni della
giurisprudenza amministrativa è necessario che “tale causa di incompatibilità vada
accertata in concreto, escludendo dalle commissioni di gara soltanto coloro che abbiano
svolto un’attività effettivamente idonea ad interferire con il giudizio di merito sull’appalto, in
grado di incidere sul processo formativo della volontà che conduce alla valutazione delle
offerte ed a condizionare l’esito della gara”. Nel caso specifico tale circostanza ricorre in
quanto “il presidente della commissione giudicatrice è lo stesso soggetto che, in qualità
dell’U.O… ha adottato la determinazione con cui è stata indetta la procedura di gara e
contestualmente approvato il capitolato speciale d’appalto ed i criteri di valutazione delle
offerte”. A conclusione ci viene ricordato che “l’approvazione degli atti di gara non
costituisce un’operazione di natura meramente formale ma, essendo un controllo
preventivo di merito, implica necessariamente un’analisi degli stessi, una positiva
valutazione e -attraverso la formalizzazione- una piena condivisione”. Peraltro il
responsabile può anche motivatamente discostarsi dalla proposta che gli è trasmessa da
parte del responsabile del procedimento. Altra importante indicazione è la seguente: le
previsioni prima citate del codice degli appalti hanno “natura di disposizione speciale per
materia e, pertanto prevalente” rispetto alla indicazione di carattere generale contenuta
nell’articolo 107 del d.lgs. n. 267/2000 che assegna ai dirigenti la competenza sia a
presiedere le commissioni di gara sia a svolgere le attività di responsabile delle procedure
di appalto e di concorso. Da sottolineare su questo aspetto che si dimentica che, non solo
le regole dettate dal d.lgs. n. 50/2016, ma anche quelle dettate dal d.lgs. n. 267/2000
possono essere derogate da altre disposizioni legislative solamente in modo espresso.

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