Il responsabile di un settore non può presiedere una commissione di gara di appalti dello
stesso ente: possono essere così riassunte le principali indicazioni contenute nella
deliberazione ANAC n. 760/2019.
Il parere è reso con riferimento alle previsioni dettate dall’articolo 77, comma 4, del d.lgs.
n. 50/2016, il quale testualmente così dispone: “i commissari non devono avere svolto né
possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al
contratto dei cui affidamento si tratta”. Siamo in presenza di una disposizione che
“risponde all’esigenza di rigida separazione della fase di preparazione della
documentazione di gara da quella di valutazione delle offerte in essa presentate, a
garanzia della neutralità del giudizio ed in coerenza con la ratio generalmente sottesa alle
cause di incompatibilità dei componenti degli organi amministrativi; in definitiva, tale divieto
è destinato a prevenire il pericolo concreto di possibili effetti distorsivi prodotti dalla
partecipazione alle commissioni aggiudicatrici di soggetti (progettisti, dirigenti che abbiano
emanato atti del procedimento di gare e così via) che siano intervenuti a diverso titolo
nella procedura concorsuale, definendo i contenuti e le regole della procedura”. Sulla base
delle indicazioni della giurisprudenza amministrativa è necessario che “tale causa di
incompatibilità vada accertata in concreto, escludendo dalle commissioni di gara soltanto
coloro che abbiano svolto un’attività effettivamente idonea ad interferire con il giudizio di
merito sull’appalto, in grado di incidere sul processo formativo della volontà che conduce
alla valutazione delle offerte ed a condizionare l’esito della gara”. Nel caso specifico tale
circostanza ricorre in quanto “il presidente della commissione giudicatrice è lo stesso
soggetto che, in qualità dell’U.O… ha adottato la determinazione con cui è stata indetta la
procedura di gara e contestualmente approvato il capitolato speciale d’appalto ed i criteri
di valutazione delle offerte”. A conclusione ci viene ricordato che “l’approvazione degli atti
di gara non costituisce un’operazione di natura meramente formale ma, essendo un
controllo preventivo di merito, implica necessariamente un’analisi degli stessi, una positiva
valutazione e -attraverso la formalizzazione- una piena condivisione”. Peraltro il
responsabile può anche motivatamente discostarsi dalla proposta che gli è trasmessa da
parte del responsabile del procedimento. Altra importante indicazione è la seguente: le
previsioni prima citate del codice degli appalti hanno “natura di disposizione speciale per
materia e, pertanto prevalente” rispetto alla indicazione di carattere generale contenuta
nell’articolo 107 del d.lgs. n. 267/2000 che assegna ai dirigenti la competenza sia a
presiedere le commissioni di gara sia a svolgere le attività di responsabile delle procedure
di appalto e di concorso. Da sottolineare su questo aspetto che si dimentica che, non solo
le regole dettate dal d.lgs. n. 50/2016, ma anche quelle dettate dal d.lgs. n. 267/2000
possono essere derogate da altre disposizioni legislative solamente in modo espresso.