Per tutte le amministrazioni regionali e comunali occorre in primo luogo, sulla base delle
previsioni dettate dall’articolo 33 del d.l. n. 34/2019 e dal Decreto attuativo del 17 marzo
2020, determinare il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti, così da definire
la fascia in cui si viene collocati. Per le regioni le fasce sono 2: enti virtuosi e non virtuosi;
per i comuni le fasce sono 3: enti virtuosi, intermedi e non virtuosi.
Il calcolo deve essere fatto con riferimento, per la spesa del personale, all’ultimo
rendiconto approvato; per le entrate correnti alla media degli ultimi 3 rendiconti approvati e
per il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità a quello del bilancio di previsione assestato
dell’anno in cui è stato approvato l’ultimo rendiconto. Non vi sono né nei decreti attuativi
dettati per le regioni ed i comuni, né nella bozza di circolare illustrativa per i comuni di cui
si attende la pubblicazione, indicazioni su cosa fare se nel corso dell’anno viene approvato
un nuovo conto consuntivo e sugli effetti che ciò produce sia sulla programmazione del
fabbisogno del personale, sia sulle assunzioni in itinere. Si deve ritenere applicabile il
principio del tempus regit actum, per cui non sembra necessario apportare modifiche al
piano già approvato. Le indicazioni fornite dalla deliberazione della Corte dei Conti della
Lombardia n. 74/2020 non smentiscono questa lettura: esse si limitano infatti ad affermare
che, alle assunzioni effettuate dopo l’entrata in vigore del decreto attuativo si applicano le
disposizioni dettate in questi provvedimenti, anche se la programmazione del fabbisogno è
stata adottata prima della entrata in vigore degli stessi. Una conclusione diversa
obbligherebbe, a giudizio di chi scrive, illogicamente le amministrazioni a modificare la
programmazione del fabbisogno nel corso dello stesso anno.
Ricordiamo che, in assenza di diverse indicazioni, si deve prendere come base di
riferimento il numero di residenti al 31 dicembre 2018, cioè al penultimo anno precedente.