Nono sono importanti le novità introdotte in tema di personale dalla legge n. 79/2022 di
conversione del d.l. n. 36/2022, norma che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del
29 giugno.
Esse sono: la riduzione dei termini entro cui la mancata risposta della Funzione Pubblica
alla comunicazione di cui all’articolo 34 bis del d.lgs. n. 165/2001 determina gli stessi
effetti della comunicazione negativa, l’ampliamento dei termini entro cui le PA possono
dare corso alla stabilizzazione dei precari, la esclusione degli arretrati degli aumenti
contrattuali dal tetto di spesa del personale e la estensione anche ai pensionati da meno di
2 anni della possibilità di ricevere incarichi per l’attuazione del PNRR da parte delle PA.
Ricordiamo che le maggiori novità contenute nel decreto 36 per come convertito in legge
possono essere così riassunte: la sollecitazione alle amministrazioni pubbliche
all’adeguamento dei profili professionali dei propri dipendenti alle nuove esigenze delle
PA, a partire dalla loro transizione ecologica e digitale e dalla partecipazione ai progetti
comunitari di finanziamento; l’attivazione del portale unico del reclutamento per tutte le
assunzioni di personale; la riforma delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico
impiego; la delega alla revisione del dpr n. 487/1994; la introduzione del vincolo della
formazione obbligatoria del personale sull’etica pubblica; il vincolo alla modifica del codice
di comportamento per la disciplina degli effetti negativi per la immagine dell’ente
determinate dalla utilizzazione dei social; la delega al rafforzamento delle misure per le
pari opportunità; il vincolo del ricorso al portale sul reclutamento per l’applicazione della
mobilità volontaria; le forti limitazioni ai comandi ed ai distacchi di personale tra le
pubbliche amministrazioni; la proroga al 30 giugno del termine per l’adozione del PIAO
(Piano Integrato di Attività ed Organizzazione) da parte delle PA statali; la fissazione del
termine del 30 luglio per la presentazione delle domande di accesso ai finanziamenti per le
assunzioni di personale per l’attuazione del PNRR da parte dei comuni fino a 5.000
abitanti; la possibilità per le PA di conferire incarichi necessari per l’attuazione del PNRR
ai pensionati.