I dipendenti comunali distaccati presso gli uffici giudiziari non possono percepire la indennità di amministrazione che spetta ai dipendenti del Ministero della Giustizia. Possono essere così riassunte le principali indicazioni dettate dalla sentenza della sezione lavoro della Corte di Cassazione n. 19916 del 5 ottobre. Tale principio si deve applicare anche al personale dipendente dei comuni utilizzato dai giudici di pace e che garantisce il funzionamento di tali strutture.

In premessa la sentenza chiarisce che:

  • “in caso di distacco del lavoratore presso altro datore di lavoro, mentre quest’ultimo, beneficiario delle prestazioni lavorative, dispone dei poteri funzionali all’inserimento del lavoratore distaccato nella propria struttura aziendale, persistono fra distaccante e lavoratore i vincoli obbligatori e di potere- soggezione, mantenendo il distaccante, fra l’altro, il potere di licenziare”;
  • il “comando o distacco di un lavoratore disposto dal datore di lavoro presso altro soggetto, destinatario delle prestazioni lavorative, è configurabile quando sussista oltre all’interesse del datore di lavoro, a che il lavoratore presti la propria opera presso il soggetto distaccatario, anche la temporaneità del distacco, che non richiede una predeterminazione della durata, più o meno lunga, ma solo la coincidenza delta durata stessa con l’interesse del datore di lavoro allo svolgimento da parte del proprio dipendente della sua opera a favore di un terzo, e che permanga in capo al datore di lavoro distaccante, il potere direttivo e quello di determinare la cessazione del distacco”;
  • “il trattamento economico del lavoratori distaccati .. riservato alla negoziazione collettiva, non potrà che essere individuato alla luce della contrattazione collettiva di settore applicabile al rapporto di lavoro propria dell’ente . Il dipendente comandato o distaccato non viene, infatti, inquadrato nell’amministrazione di destinazione e Il suo rapporto di lavoro con l’ente distaccato non viene meno, né tampoco muta per effetto del distacco o del comando la sua regolamentazione a livello legale e/o contrattuale. Deve, pertanto, escludersi la possibilità di contaminazione tra i trattamenti economici previsti da eventuali diverse discipline negoziali di settore.. E’ irrilevante  la   natura  delle  mansioni e dei  compiti  svolti  dai lavoratori dipendenti di enti diversi dal Ministero della Giustizia ed ivi distaccati, o comandati, ai fini del riconoscimento della indennità di amministrazione.