Ai dipendenti cui sono stati conferiti incarichi di mansioni superiori, non deve essere
corrisposta la differenza di trattamento economico per i periodi di assenza, in particolare
per quelli di malattia e/o per le ferie, mentre esso spetta per la domenica, le festività e le
giornate di riposo settimanale, quali ad esempio il sabato negli enti in cui la prestazione
lavorativa è strutturata su 5 giorni la settimana. E’ quanto afferma il parere Aran CFL 163.
Il parere ricorda che la materia è disciplinata dall’articolo 52 del d.lgs. n. 165/2001 e
dall’articolo 8, comma 7, del CCNL 14.9.2000.
La disposizione di legge espressamente stabilisce che il dipendente ha il diritto di ricevere
il “trattamento previsto per la qualifica superiore”, ma solamente “per il periodo di effettiva
prestazione”. Di conseguenza, ci dice l’Aran, per tutti i periodi di assenza la differenza di
trattamento economico non deve essere corrisposta.
Il divieto di erogazione del trattamento accessorio si applica alle ferie, alle assenze per
malattia, infortunio e permessi per motivi personali. Invece -conclude il parere- “il
trattamento retributivo corrispondente alle mansioni superiori debba essere erogato in
occasione delle festività e delle giornate di riposo settimanale in quanto tali giornate non
interrompono la necessaria continuità nell’esercizio delle mansioni superiori”.