L’articolo 263 del d.l. n. 34/2020 fissa, fino al 31 dicembre 2020, il numero dei dipendenti
che vanno collocati in lavoro agile nel 50% di quelli che possono essere utilizzati con
questa modalità di lavoro. Sono fatte salve le modifiche che possono essere introdotte dal
Dipartimento della Funzione Pubblic. Si deve ritenere peraltro che tale misura possa
essere estesa a tutta la fase in cui permane la condizione di emergenza da Covid-19,
quindi attualmente fino al 31 gennaio 2021. L’articolo 3, comma 3, della ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre interpreta ed applica questa
prescrizione dicendo che nelle PA viene “incentivato il lavoro agile” e che bisogna
garantire “almeno la percentuale” prevista dalla citata disposizione. Di conseguenza si
realizza, in via di fatto, un ampliamento del numero dei dipendenti pubblici da collocare in
smartworking: dal 50% si passa ad almeno il 50%. Tale percentuale deve continuare ad
essere calcolata non con riferimento al totale del personale in servizio, ma a quelli che
svolgono attività compatibili con il lavoro agile, quindi escludendo il personale impegnato
in attività che devono necessariamente essere svolte presso gli uffici. Ricordiamo che la
individuazione di queste attività spetta ai dirigenti e che appare quanto meno opportuno
che l’ente fornisca con una propria deliberazione i criteri di carattere generale. Occorre
inoltre ricordare che questa percentuale non deve necessariamente essere individuata
con riferimento al numero dei dipendenti, ma si può tenere conto anche delle modalità di
utilizzazione, ad esempio calcolando l’impegno svolto in questa modalità dal personale
che alterna il lavoro agile con quello svolto ordinariamente. Si deve inoltre tenere presente
che, disposizione non modificata dalla ordinanza, le amministrazioni devono adeguare la
operatività dei propri uffici “alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale
riavvio delle attività produttive e commerciali” ed inoltre che il lavoro agile è utilizzabile “a
condizione che l’erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarità,
continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei termini previsti dalla normativa
vigente”. Tali condizioni devono necessariamente essere rispettate.
Occorre aggiungere che, nella individuazione del personale da collocare in smart working,
si deve dare preferenza in primo luogo ai lavoratori cd fragili, anche dando corso al
cambiamento delle mansioni assegnate nel caso in cui non fossero utilizzabili in lavoro
agile. Ed ancora, che occorre dare preferenza ai dipendenti che hanno figli di età inferiore
a 14 anni che sono stati collocati in quarantena per essere venuti a contatto a scuola o in
attività sportive con soggetti positivi. E che, a parere di molti, una preferenza deve essere
prevista anche per i dipendenti disabili e per quelli che assistono congiunti disabili. Le
amministrazioni possono darsi altri criteri, tra cui l’avere dei figli di età inferiore a 14 anni,
la distanza tra il domicilio ed il luogo di lavoro etc.