Entro il 30 aprile le PA pubbliche devono pubblicare sul proprio sito l’attestazione del Nucleo di Valutazione o Organismo Indipendente di Valutazione sul rispetto dei vincoli di trasparenza intesi come pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente del proprio sito internet delle informazioni richieste dal D.Lgs. n. 33/2013 e smi. Tale rilevazione deve essere effettuata alla data del 31 marzo. La deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 141 del 27 febbraio 2019 “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2019 e attività di vigilanza dell’Autorità” individua i dati che devono essere monitorati e detta i relativi criteri. Alla deliberazione sono allegati i documenti di attestazione, le griglie di rilevazione, le schede di sintesi sulla rilevazione, nonché i criteri di compilazione ed il documento tecnico sui criteri di qualità della pubblicazione dei dati.

Le informazioni la cui pubblicazione deve essere monitorata sono state scelte, come per gli anni passati, utilizzando il criterio della rotazione: da qui deriva la indicazione che fa riferimento a dati come le informazioni ambientali, che non erano mai stati verificati nel passato. Inoltre, per determinare tale griglia, sono stati utilizzati criteri riferiti “alla rilevanza informativa degli obblighi assunta dagli stessi ai fini della verifica sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche e sull’efficace perseguimento delle funzioni istituzionali”.
Devono applicare le nuove disposizioni le PA; gli enti pubblici non economici, società ed enti di diritto privato in controllo pubblico; le società a partecipazione pubblica non di controllo e le associazioni, fondazioni e enti di diritto privato (con riferimento a quelle che “hanno un bilancio superiore a 500.000 euro e che svolgono funzioni amministrative, erogano servizi pubblici, svolgono attività di produzione di beni e servizi a favore di pubbliche amministrazioni”). Le pubbliche amministrazioni sono quelle indicate dall’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, ivi compresi gli ordini professionali.
Sul terreno operativo gli OIV e/o Nuclei di Valutazione possono avvalersi della “collaborazione del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per Trasparenza (RPCT)”. Appare necessario che, se del Nucleo di Valutazione fa parte il segretario e lo stesso è stato individuato come RPCT, lo stesso si astenga dal partecipare a tale attività in quanto è del tutto evidente che in questo caso può maturare un conflitto di interessi o una commistione di ruoli, visto che il compito dell’organismo di valutazione è essenzialmente quello di effettuare un controllo sul rispetto degli obblighi di trasparenza e sulla conseguente attività svolta da tale Responsabile, basandosi e validando la sua relazione.
Il monitoraggio e le attestazioni del Nucleo di Valutazione o OIV devono essere pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione di primo livello “Controlli e rilievi sull’amministrazione”, sotto sezione di secondo livello “Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe”, “Attestazione dell’OIV o di altre struttura analoga nell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione”. Il vincolo della “pubblicazione compete al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza”; quindi l’organismo di valutazione deve trasmettere le risultanze della propria attività a tale soggetto.
Non si deve trasmettere alcunchè all’ANAC. Essa svolge un compito di vigilanza, anche avvalendosi dell’attività della Guardia di Finanza, cui sono assegnati essenzialmente compiti di “controllo documentale” su amministrazioni scelte sulla base di campioni di tipo casuale. In primo luogo, l’ANAC svolge compiti di verifica a campione dei siti e segnalerà agli enti ed agli organismi di valutazione i casi in cui i dati non sono stati pubblicati e/o in cui vi sono “discordanze tra quanto contenuto nelle attestazioni e quanto effettivamente pubblicato”.