I segretari iscritti nella fascia C possono, fino a 6 mesi prolungabili ad 1 anno, svolgere la
loro attività in comuni fino a 5.000 abitanti, in luogo del tetto ordinario dei 3.000 abitanti;
nel calcolo della popolazione delle segreterie convenzionate si deve considerare la
somma degli abitanti e non più quella del solo ente capofila; nei comuni fino a 5.000
abitanti che non trovano il segretario, questo incarico può essere affidato fino a 2 anni ad
un vicesegretario che sia funzionario a tempo indeterminato di un ente locale. Lo ricorda la
circolare del Ministero dell’Interno, Direzione centrale per le autonomie, Albo nazionale dei
segretari comunali e provinciali, protocollo 16015 del 30 maggio “Disposizioni di revisione
dell’ordinamento dei segretari comunali e provinciali”.
La circolare ci dice inoltre che tra luglio ed ottobre saranno iscritti all’Albo 509 nuovi
segretari vincitori del corso concorso Coa 6; che nel mese di luglio si avvieranno, con la
preselezione, le procedure per l’assunzione di 345 nuovi segretari e che il fabbisogno di
questa figura è aumentato, espressa previsione legislativa, nel 2022 di 200 posti. Ed
ancora che, nel nuovo concorso, il corso di formazione continuerà a durare 8 mesi, con un
aumento al suo interno dell’attività di tirocinio che passa da 2 a 4 mesi. E’ inoltre stata
elevata dal 30% al 50% la riserva per i dipendenti pubblici.
Sull’aumento del numero di comuni in cui i segretari di fascia C possono svolgere la
propria attività ci viene detto che la previsione -contenuta nell’articolo 12 bis del d.l. n.
4/2022- consente di svolgere la loro attività in comuni singoli o associati fino a 5.000
abitanti se l’ente non è riuscito a trovarne uno di fascia B, con diritto alla erogazione del
relativo trattamento economico, e per un periodo massimo di 6 mesi prolungabile fino ad 1
anno. In via ordinaria ricordiamo che la soglia massima è di 3.000 abitanti. Per
concretizzare questa previsione occorre una specifica richiesta del Sindaco e
l’autorizzazione da parte del Ministero dell’Interno. Le regole operative sono dettate nel
Decreto dello stesso Ministero del 29 aprile, che è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale.
Inoltre, la popolazione residente nei comuni in convenzione di segreteria deve essere
calcolato sommando quella di tutti gli enti e non considerando solo quella del comune
capofila. E’ consentita la stipula di convenzioni di segreteria tra comuni e province.
Infine, i vicesegretari fino a tutto l’anno 2023 possono svolgere tale incarico solamente per
un periodo massimo di 120 giorni di vacanza della sede. Questa attività deve essere
remunerata nell’ambito delle previsioni dettate dal CCNL del personale e dei dirigenti e
non di quello dei segretari comunali e provinciali. Nei comuni fino a 5.000 abitanti o, se
associati, fino a 10.000 che non trovano un segretario comunale neppure reggente o a
scavalco, i Sindaci possono conferire l’incarico al vicesegretario fino a 24 mesi. Tale
incarico, sulla base della richiesta del Sindaco e previa autorizzazione del Ministero, può
essere conferito ad un dipendente di categoria D dello stesso o di un altro ente locale in
possesso dei titoli richiesti per la partecipazione al concorso a segretari. Essi continuano
ad essere funzionari e devono partecipare ad una specifica attività di formazione
organizzata dallo stesso Albo dei segretari.