Non devono essere assunti specifici provvedimenti nel caso di mancato rinnovo alla
scadenza di un incarico di posizione organizzativa e non vi è un automatico diritto delle
vecchie ottave qualifiche funzionali, successivamente D3, ad avere attribuito tale incarico.
Possono essere così riassunte le principali indicazioni contenute nella sentenza della
sezione lavoro della Corte di Cassazione n. 22405/2020.
Vengono così riassunti i principi che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha
dettato in materia di attribuzione, di mancata conferma e di revoca degli incarichi di
posizione organizzativa:
1) “il conferimento di una posizione organizzativa non comporta l’inquadramento in una nuova categoria contrattuale ma unicamente l’attribuzione di una posizione di
responsabilità, con correlato beneficio economico. Ne consegue, in termini generali, che la
revoca di tale posizione non costituisce demansionamento e non rientra nell’ambito di
applicazione dell’art. 2103 c.c. e del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 52, trovando
applicazione il principio di turnazione degli incarichi, in forza del quale alla scadenza il
dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza, con il relativo trattamento
economico (Cass. 25 ottobre 2019, n.27384; Cass. 10 luglio 2019 nr. 18561; Cass. 30
marzo 2015, n. 6367;)”;
2) “Anche le Sezioni Unite, ai fini del riparto di giurisdizione, hanno affermato che la
posizione organizzativa non determina un mutamento di profilo professionale, che rimane
invariato nè un mutamento di area, ma comporta soltanto un mutamento di funzioni, le
quali cessano al cessare dell’incarico; per quanto riguarda il comparto delle autonomie
locali, secondo la disciplina degli articoli 8 e 9 del CCNL stipulato il 31 marzo 1999, il
conferimento dell’incarico di posizione organizzativa è possibile esclusivamente per
situazioni tipizzate, descritte nel contratto; può essere concesso solo a termine; è
connotato da una specifica retribuzione variabile, in quanto sottoposta alla logica del
programma da attuare e del risultato; è, infine, revocabile. (Cassazione civile sez. un.,
14/04/2010, n.8836)”;
3) “è stato chiarito che il rinnovo delle posizioni organizzative costituisce una facoltà del
datore di lavoro pubblico, che, se ritiene di provvedere in tal senso, deve parimenti
disporlo con atto scritto e motivato; pertanto mentre l’eventuale revoca dell’incarico prima della scadenza richiede un atto scritto e motivato e può essere disposta soltanto in
relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di uno specifico
accertamento di risultati negativi, la cessazione dell’incarico conferito alla sua naturale
scadenza non obbliga l’amministrazione ad una qualsivoglia motivata determinazione
(Cassazione civile sez. lav., 10/07/2015, n.14472)”.
Di conseguenza, nel caso specifico “si è verificato il mancato rinnovo alla (omissis)
dell’incarico di posizione organizzativa dopo la naturale scadenza .. che dunque non
richiedeva alcuna determinazione né motivazione”.
Rispetto al conferimento di tali incarichi ad un dipendente inquadrato come D3, la
sentenza ci dice che “nel nuovo sistema di classificazione .. ciascuna categoria individua
mansioni professionalmente equivalenti e nel suo ambito sono individuate posizioni
differenziate unicamente sotto il profilo economico sicchè alla posizione D3 non può
attribuirsi alcun rilievo di apicalità in termini di mansioni. La categoria D, secondo la
declaratoria riportata nell’allegato A al CCNL, non è caratterizzata dallo svolgimento di compiti di responsabilità di un servizio, potendo avere un contenuto di tipo tecnico,
gestionale o direttivo. Di qui l’infondatezza dell’assunto secondo cui nelle ipotesi in cui nell’organigramma dell’ente locale le posizioni organizzative coincidano con la
responsabilità dei servizi sussisterebbe un diritto dei funzionari D3 ad ottenerle.”