Nelle amministrazioni pubbliche non possono partecipare a concorsi né essere destinatari
di assunzioni per il conferimento di incarichi dirigenziali, coloro che hanno raggiunto 65
anni di età. Non conta, in questo ambito, se il soggetto abbia o meno raggiuto i requisiti
per il collocamento in quiescenza. E’ questa la indicazione di maggiore rilievo contenuta
nel parere del Dipartimento della Funzione Pubblica 0076140 del 15 novembre 2021, che
è stato pubblicato in data 26 gennaio 2022.
In premessa, viene ricordato questo principio “le previsioni che disciplinano i limiti di età
per la permanenza in servizio nei singoli ordinamenti determinano un limite anagrafico che
comporta il collocamento a riposo d’ufficio per il dipendente pubblico. Tale età varia in
base all’ordinamento di appartenenza e la possibilità di essere collocato a riposo si
configura a seguito della maturazione, a qualsiasi titolo, di un diritto a pensione”. Queste
previsioni, ex articolo 2, comma 5, d.l. n. 101/2013 si applicano “anche a seguito
dell’introduzione del nuovo sistema pensionistico” di cui al d.l. n. 201/2011. Inoltre, “con il
nuovo regime sono stati elevati i requisiti di età per l’accesso alla pensione di vecchiata
(ad oggi 67 anni), comportando di fatto la necessità di superare i 65 anni di età (nda limite
ordinamentale di permanenza in servizio per i dipendenti dello Stato, delle regioni e degli
enti locali) per potere maturare tale diritto .. il legislatore ha voluto circoscrivere con
chiarezza la possibilità di superare tale limite per il personale delle pubbliche
amministrazioni, in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza
costituzionale, delimitando tale possibilità alla necessità di raggiungere il primo requisito
utile a pensione, a qualsiasi titolo”.
Da questa base deriva la conseguenza che “la previsione dell’articolo 3, comma 6, della
legge n. 127/1997, che rimuove il limite di età per la partecipazione ai concorsi pubblici,
non può incidere sulla vigenza del limite di età per la permanenza in servizio previsto dai
singoli ordinamenti, il quale, non può consentire l’assunzione di nuovo personale con
rapporto di lavoro subordinato che abbia superato tale età”.
Di conseguenza, “se il soggetto ha superato il limite anagrafico relativo all’ordinamento per
il quale intenda concorrere non potrà partecipare al concorso, né essere oggetto di una
nuova assunzione, a prescindere dalla circostanza che si recluti personale a tempo
indeterminato o a tempo determinato, e indipendentemente dal fatto che egli abbia
raggiunto o meno i requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico”. Ed ancora, “la
possibilità di superare il limite di età per la permanenza in servizio al fine di raggiungere il
primo requisito utile a pensione può configurarsi solo se è già instaurato un rapporto di
lavoro e quindi se il soggetto, al momento del compimento del limite di età, è già
dipendente dell’amministrazione che prolungherà il rapporto di lavoro”. Infine, “non
possono essere sottoscritti contatti a tempo determinato con soggetti di età superiore a
quella massima per il collocamento a riposo”.