DOMANDA

E’ stata notificata all’Ente la sentenza di Cassazione che rigetta il ricorso e condanna un dipendente comunale con come pena accessoria l’interdizione dai pubblici uffici.

L’Ente non ha mai aperto procedimento disciplinare.

Ai sensi dell’art. art.55 quater lettera f ) del D.Lgs n. 165/2001, l’Ente deve procedere al licenziamento senza preavviso.

Le chiedo: 1) Devo, comunque, iniziare un procedimento disciplinare ( l’art.5 comma 4 L.N. 97/2001 prevede il termine di 90 giorni per riattivare o iniziare un procedimento disciplinare a seguito di sentenza penale). Quindi faccio contestazione e fisso un termine per memorie ( il dipendente è in carcere): 2) Per il licenziamento provvedo con determina oppure con

 

RISPOSTA
Occorre comunque che l’ente avvii il procedimento disciplinare e che l’ufficio per i procedimenti disciplinari deliberi il licenziamento del dipendente, nel rispetto dei vincoli procedurali dettati dalla normativa. Dopo di che, eventualmente, il dirigente competente con un proprio atto gestionale di natura privatistica dà corso al licenziamento.