Nel lavoro agile occorre dare applicazione alle seguenti disposizioni: in via ordinaria la
dotazione di attrezzature è a carico della PA, mentre si deve ricordare che nel lavoro agile
in fase di emergenza ciò non è indispensabile ed il dipendente può utilizzare
ordinariamente la propria attrezzatura informatica. Condizione insuperabile per potere
dare corso alla applicazione di queste disposizioni è costituito dalla stipula di un accordo
scritto tra dipendenti e PA con la indicazione delle modalità di svolgimento della
prestazione lavorativa. Occorre disciplinare il cd diritto alla disconnessione, cioè il diritto
del dipendente a non ricevere mail, telefonate, whatsapp o quant’altro da parte
dell’amministrazione entro uno specifico arco temporale. Si deve definire la durata
dell’accordo, quindi l’arco temporale di applicazione, che può anche essere a tempo
indeterminato. E, elemento strettamente connesso, si deve dare applicazione anche alla
definizione delle modalità di recesso da parte di una dei soggetti che hanno sottoscritto la
intesa, cioè il dipendente o l’ente. Al lavoratore deve essere garantita una assoluta e
parità di trattamento economico e giuridico rispetto al personale che svolge la sua
prestazione con modalità ordinarie. In tale ambito va compresa anche la partecipazione
alle progressioni verticali. Il dipendente ha diritto all’apprendimento permanente ed alla
sua certificazione da parte dell’ente. Si deve dettare la disciplina degli aspetti legati alla
sicurezza ed alla salute sul luogo di lavoro, a partire dalla informativa sulla loro tutela che
deve essere definita da parte dell’ente e consegnata al dipendente. Non vi sono ragioni di
sorta per dubitare della integrale applicazione di queste disposizioni anche al personale
assunto a tempo determinato e, a parere di chi scrive, le stesse possono essere utilizzate
anche per il personale somministrato.
GLI ISTITUTI CONTRATTUALI
Quanto all’applicazione delle regole dettate dal CCNL si deve fare riferimento alle seguenti
indicazioni:
• Non compatibilità con il lavoro straordinario e con i riposi compensativi, per cui
questi compensi non possono di norma esser previsti;
• Per la turnazione e la reperibilità occorre dare una risposta caso per caso, quindi
basata sulle necessità connesse direttamente alla erogazione del servizio alla
cittadinanza;
• Per la indennità per le condizioni di lavoro, analogamente alla incentivazione della
turnazione e della reperibilità, si suggerisce di adottare scelte caso per caso,
sempre collegate alla fattispecie concreta;
• Questa modalità di svolgimento della prestazione lavorativa non sembra essere
compatibile con il buono pasto, anche se per alcuni interpreti siamo in presenza di
una scelta che si deve considerare rimessa alla autonomia ed alla valutazione
discrezionale da parte dello stesso ente;
• Per il parere Aran 3297/2020, il lavoro agile deve essere considerato compatibile
con la fruizione dei permessi orari disciplinati dal contratto collettivo nazionale di
lavoro del 21.5.2018 (ragioni personali, visite mediche, brevi o a recupero etc).
• Occorre definire nella intesa le modalità di recupero dell’eventuale debito orario che
il dipendente ha maturato;
• Si deve ricordare che in capo al dipendente matura il vincolo della pausa nel caso
di lavoro che ecceda le 6 ore consecutive, per come previsto in termini generali dal
citato CCNL 21.5.2018;
• In capo ai dipendenti in lavoro agile maturano gli stessi vincoli legati alla corretta
applicazione delle disposizioni dettate per la malattia, sia con riferimento al taglio

del salario accessorio per i primi 10 giorni di ogni episodio, sia per gli aspetti legati
alla cd maturazione del comporto ed alla disciplina dei suoi effetti;
• In capo ai dipendenti in lavoro agile maturano gli stessi vincoli legati alla corretta
applicazione delle disposizioni dettate per le ferie sempre dal citato CCNL
21.5.2018.

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