Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 sono dettate
un insieme di prescrizioni per dare corso ad un ampliamento del ricorso al lavoro agile,
indicazione che viene accompagnata dalla previsione per cui in caso di allentamento della
emergenza gli enti devono essere pronti a consentire il riavvio a pieno regime delle proprie
attività.
In primo luogo, ci viene detto che, “nel predisporre, anche attraverso l’adozione di appositi
protocolli, le misure necessarie a garantire la progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici
e il rientro in sicurezza dei propri dipendenti” si applicano le previsioni dell’articolo 263 del
d.l. n. 34/2020, quindi il collocamento in lavoro agile del 50% dei dipendenti che sono
impegnati in attività che possono essere svolti con tale modalità, adeguandosi alla
necessità di consentire il riavvio delle attività produttive e commerciali e garantendo
l’erogazione dei servizi con “
regolarità, continuità ed efficienza”
.
Altra importante indicazione è la seguente, che costituisce una modifica delle previsioni
dettate dall’articolo e dal Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione dello scorso
19 ottobre: “le pubbliche amministrazioni assicurano le percentuali più elevate possibili di
lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del
servizio erogato con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della pubblica
amministrazione, garantendo almeno la percentuale” del 50% dei dipendenti che possono
essere utilizzati in cd smartworking.
Due importanti prescrizioni sono dettate direttamente per i dirigenti. In primo luogo,
ciascuno di essi “organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o
plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile, e
comunque in misura non inferiore a quella prevista dalla legge, del personale preposto alle
attività che possono essere svolte secondo tale modalità, compatibilmente con le
potenzialità organizzative e l’effettività del servizio erogato”.
Sempre ogni dirigente “adotta nei confronti dei dipendenti di cui all’articolo 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (nb quelli che hanno figli minori di 14 anni in quarantena), nonché di norma nei confronti dei lavoratori fragili, ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti, e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale”.