Il lavoro agile nelle PA deve costituire, sulla base delle previsioni di cui all’articolo 87 del
decreto legge n. 18/2020, cd cura Italia, la modalità ordinaria di svolgimento della
prestazione lavorativa dei dipendenti del settore pubblico nella attuale fase di emergenza
sanitaria da Covid-19, tranne che per le attività indifferibili che richiedono la presenza
diretta presso la sede dell’ente.

La sua realizzazione può, nella fase attuale, prescindere
dal consenso ed essere concretizzata con la utilizzazione degli strumenti informatici di
proprietà del dipendente.
Per ridurre la presenza degli altri dipendenti che non sono impegnati nello svolgimento di
attività indifferibili, è previsto l’obbligo di godere delle ferie arretrate, dei riposi
compensativi, della banca delle ore e di tutte le altre forme di assenza previste dalla
normativa ed inoltre che si possa dare luogo a forme di rotazione.

All’esaurimento di tali
istituti i dipendenti possono essere motivatamente esentati dal servizio, pur continuando
ad essere considerati presenti, con l’unica deroga della non erogazione della indennità
sostitutiva di mensa e con il chiarimento che questo periodo non entra nel tetto massimo
del congedo straordinario di 45 giorni.
Il collocamento in esenzione può quindi riguardare esclusivamente i dipendenti che non
sono impegnati nello svolgimento di prestazioni essenziali e quelli che non sono utilizzati
con il cd lavoro agile.