E’ stata sottoscritta lo scorso 28 gennaio la “Ipotesi di accordo di interpretazione autentica
dell’articolo 41, comma 5, del CCNL dei segretari comunali e provinciali, quadriennio normativo 1998/2001 e biennio economico 1998/1999”. L’ipotesi è stata sottoscritta in video conferenza tra Aran e Cgil, Cisl, Uil, Unione Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, Coordinamento Sindacale Autonomo, Diccap – Dipartimento Enti locali.

Cida e Direr/Direl”. La richiesta di interpretazione autentica è stata avanzata dal Tribunale civile di Ferrara ai sensi dell’articolo 64 del d.lgs. n. 165/2001. Il contratto chiarisce che il cd galleggiamento dei segretari opera sulla retribuzione di posizione più elevata in godimento nell’ente da parte di un dirigente, ovvero di un responsabile negli enti privi di dirigenti, anche se assunto a tempo determinato. Tale clausola opera esclusivamente nei confronti della retribuzione di posizione prevista dal contratto nazionale, quindi non si applica al caso dell’eventuale assegnazione di un assegno ad personam.

Ecco il testo dell’unico articolo: “La previsione dell’articolo 41, comma 5, del CCNL dei segretari comunali e provinciali, quadriennio normativo 1998/2001 e biennio economico 1998/1999, deve essere interpretata nel senso che gli enti assicurano, nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, che l’allineamento della retribuzione di posizione del Segretari si applichi sia alla retribuzione di posizione del dirigente assunto con contratto a tempo indeterminato, sia a quella del dirigente assunto con contratto a tempo determinato nel caso in cui la retribuzione di posizione di quest’ultimo sia stata determinata esclusivamente in applicazione dei limiti e delle disposizioni previste dalla contrattazione collettiva nazionale della Dirigenza degli Enti Locali e, quindi, a seguito di regolare pesatura della posizione dirigenziale”.