Gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità non possono inserire nel fondo le risorse che dipendono dalla scelta discrezionale dell’ente, mentre devono inserire gli aumenti previsti da norme di legge e da disposizioni contrattuali, quali i risparmi derivanti dalla mancata integrale utilizzazione della parte stabile del fondo.
Lo chiarisce il parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Sardegna n. 59/2017, che riprende i principi affermati nelle deliberazioni delle sezioni della Corte dei Conti della Toscana n. 130/2017, della Liguria n. 31/2017 e del Friuli V.G. n. 18/2014. 
Ci viene detto che il divieto fissato dal legislatore e dal contratto collettivo nazionale di lavoro si riferisce “unicamente alle risorse che l’Amministrazione discrezionalmente può destinare alla contrattazione integrativa, mentre sarebbero escluse dall’ambito del divieto contenuto nella norma le risorse aggiuntive destinate alla contrattazione integrativa direttamente da norme di legge, quindi non determinabili dall’Amministrazione. Deve ritenersi, altresì, che non rientrino nel divieto posto dalla disposizione in esame neppure le risorse destinate al trattamento accessorio del personale direttamente dalla contrattazione collettiva nazionale di comparto, nel rispetto delle cui previsioni deve svolgersi la contrattazione decentrata a livello di amministrazione”.
Leggiamo inoltre che “le risorse non utilizzate del Fondo degli anni precedenti costituiscono, risorse variabili, che non possono essere consolidate in quanto si tratta di poste che non hanno carattere di certezza e di stabilità nel tempo, e che devono essere espressamente quantificate in occasione della costituzione del Fondo di ciascun anno.. le risorse stesse, oggetto di un mero trasferimento temporale di spesa, non possono che essere considerate fra le voci di natura variabile, a prescindere dalla eventuale certezza e stabilità della voce sulla quale le economie sono state realizzate. Si ritiene, conseguentemente, che l’Ente, anche se inadempiente all’obbligo del rispetto del patto di stabilità, possa incrementare il Fondo per la contrattazione decentrata di ciascuna annualità, nella parte variabile, con le risorse già stanziate nel Fondo dell’anno precedente e non attribuite e in tal senso costituenti economie (Sezione Friuli Venezia Giulia delibera n. 18/2014/PAR)”.