L’articolo 31 bis, commi 5 e 6, del d.l. n. 152/2021 istituisce un fondo di 30 mln di euro
all’anno per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 per sostenere gli oneri per le assunzioni
per l’attuazione del PNRR dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
Queste risorse saranno ripartite tra i comuni attuatori del PNRR sulla base di un DPCM
adottato su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il
Ministro dell’Interno e quello dell’Economia e delle Finanze e sentita la Conferenza Stato,
città ed autonomie locali.
Nella ripartizione si terrà conto:
1) degli esiti del “monitoraggio delle esigenze assunzionali”;
2) delle comunicazioni effettuate dai comuni delle “esigenze di personale connesse
alla carenza delle professionalità strettamente necessarie all’attuazione dei predetti
progetti il cui costo non è sostenibile a valere sulle risorse disponibili nel bilancio
degli enti”.
La norma impegna, in modo espresso, le amministrazioni a “riversare” allo Stato le risorse
trasferite e “non utilizzate nell’esercizio finanziario”.
La disposizione richiede che i comuni entro i 30 giorni successivi alla data di entrata in
vigore della legge di conversione, quindi entro il 31 gennaio, avanzino la richiesta alla
Funzione Pubblica. Esso ha chiarito che “il Dipartimento della Funzione pubblica, in
coordinamento con il Ministero dell’interno e il Ministero dell’economia e delle finanze,
sta predisponendo un sistema di acquisizione delle informazioni necessarie alla
ripartizione delle risorse del fondo da 30 milioni di euro stanziato per le assunzioni di
personale a tempo determinato per il potenziamento amministrativo dei Comuni con
meno di 5.000 abitanti coinvolti nell’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, secondo le previsioni dell’
articolo 31 bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. Con l’occasione, si precisa che il
termine per presentare le richieste di accesso al fondo verrà comunicato non appena
sarà disponibile il sistema di ricezione delle comunicazioni da parte dei Comuni
interessati”. Quindi lo spostamento del termine ad una fase successiva al concreto avvio
della piattaforma. Dal che se ne trae, con l’Anci, la conclusione che “il termine del 31
gennaio 2022 è ordinario e non perentorio”.