Una parte delle risorse che provengono da versamenti effettuati da persone che si
sposano al di fuori dell’orario di lavoro e/o in luoghi diversi dal municipio può essere
versata ai dipendenti impegnati nello svolgimento di queste attività e tali risorse vanno in
deroga al tetto del fondo. In questa direzione vanno le indicazioni contenute nella
deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Veneto n.
322/2019.
La norma di riferimento è la legge n. 449/1997, per la quale le amministrazioni possono –
previa regolamentazione adottata dall’ente- destinare alla incentivazione del personale
una parte delle risorse provenienti da sponsorizzazioni, accordi di collaborazione,
convenzioni per consulenze e servizi aggiuntivi, contributi per servizi pubblici non
essenziali, obiettivi di razionalizzazione.
In questo ambito, l’attenzione si deve concentrate soprattutto sulle convenzioni e sui
contributi: “si deve trattare di un’attività o di un servizio che non rientrino tra i compiti
istituzionali dell’ente (si parla, infatti, di servizi aggiuntivi) il quale deve essersi dotato di un
regolamento che individui con chiarezza le diverse prestazioni che possono essere
richieste dagli utenti, stabilisca le tariffe per ciascun servizio e, dunque, la quota di
remunerazione delle prestazioni rese dai dipendenti che hanno effettivamente consentito il
soddisfacimento della richiesta del cittadino utente”.
Poste così le basi giuridiche, il parere trae la conclusione che “la celebrazione dei
matrimoni in luoghi ed orari non abituali può essere ricondotta nella fattispecie di cui
all’articolo 43, comma 4, non essendo l’ente obbligato a svolgere i matrimoni in luoghi
differenti dalla casa comunale in orari diversi da quelli di servizio dei dipendenti. La
riconducibilità di tale fattispecie nell’ambito della norma richiamata, anzi, consente di
valorizzare la norma in esame ed il fine della stessa, che è quella, appunto, di valorizzare
l’acquisizione di nuove risorse finanziarie”.
I giudici contabili del Veneto passano all’esame della possibilità di considerare queste
risorse in deroga al tetto del fondo.
Il parere trae la seguente conclusione: “essendo la celebrazione di matrimoni in luoghi ed
in orari non consueti un servizio aggiuntivo rispetto a quelli obbligatoriamente erogati dagli
enti, se sussistono i requisiti richiamati in narrativa per l’applicazione dell’articolo 43,
comma 4. Della legge n. 449/1997 (presenza di un regolamento che individui con
chiarezza le diverse prestazioni che possono essere richieste dagli utenti, le tariffe per
ciascun servizio e, dunque, la quota di remunerazione delle prestazioni rese dai
dipendenti che hanno materialmente reso possibile il soddisfacimento della richiesta
dell’utente) e dell’articolo 67, comma 3, lettera a), del CCNL Funzioni Locali del 21.5.2018
e se sussistono le condizioni riassunte dalla deliberazione delle Sezioni Autonomie n.
23/2017 (copertura totale dell’importo erogato al personale addetto allo stato civile con
risorse dei privati, verifica della capienza a preventivo e consuntivo, mantenimento
dell’originario vincolo di destinazione), è possibile una deroga all’articolo 23, comma 2, del
d.lgs. n. 75/2017”.