Fino alla emanazione dei decreti attuativi della legge cd Madia in materia di dirigenza e di riforma del lavoro pubblico sono dettati il tetto massimo delle risorse che le amministrazioni possono destinare al salario accessorio dei dirigenti e dei dipendenti. Esse devono inoltre tagliare tali risorse in misura proporzionale alla diminuzione dei dirigenti e dei dipendenti in servizio. In altri termini, la legge di stabilità 2016 riprende molti dei vincoli dettati per gli anni dal 2011 al 2014 dall’articolo 9, comma 2 bis, del DL n. 78/2010.

Queste disposizioni si applicano fino alla entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della riforma della dirigenza pubblica e delle disposizioni sul lavoro pubblico contenute nella legge n. 124/2015, cd riforma Madia. Si tenga che la scadenza per l’adozione del primo è fissata per la metà del prossimo mese di agosto, cioè entro i 12 mesi successivi alla entrata in vigore della legge, mentre per il riordino del lavoro pubblico il termine è fissato per la metà del mese di febbraio del 2017, cioè entro i 18 mesi successivi alla entrata in vigore della citata disposizione. Da dettato normativo sembra potersi trarre la conclusione che occorre che ambedue questi provvedimenti siano emanati per potere superare il vincolo.
Il vincolo è dettato per il fondo complessivo, senza la necessità di applicazione distinta tra la parte stabile e quella variabile.

Circa l’ambito di applicazione si deve ricordare, riprendendo le indicazioni contenute nella deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 26/2014, che vanno comprese in tale vincolo anche le risorse destinate alle posizioni organizzative nei comuni privi di dirigenti, per cui non si possono avere oneri aggiuntivi neppure per l’eventuale istituzione di nuove e per le variazioni del sistema di pesatura.

Vanno esclusi dal tetto del fondo:

  • i compensi destinati alla incentivazione dei tecnici ex DLgs n. 163/2006,
  • i compensi degli avvocati per i contenziosi conclusi con condanna dell’altra parte al pagamento delle spese legali,
  • i risparmi derivanti dalle risorse di parte stabile non utilizzate dell’anno precedente,
  • i risparmi derivanti dal fondo per il lavoro straordinario non utilizzato,
  • i trasferimenti Istat.

Si deve chiarire se sono escluse anche le risorse finanziate da altri soggetti, le cd voci in conto terzi e quelle destinate al lavoro straordinario.

Il fondo deve essere ridotto “in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”, ma si deve tenere “conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”. Vanno chiarite le modalità di applicazione di questa previsione, che ha un carattere innovativo.

Si deve ricordare che sul modo con cui operare la riduzione per la diminuzione del personale in servizio vi erano due tesi:

  1. la Ragioneria Generale dello Stato ha elaborato il metodo della media aritmetica del personale in servizio,
  2. la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia hanno elaborato la indicazione per cui si deve fare riferimento ai risparmi effettivamente conseguito.

Il documento della Conferenza Unificata del 10 luglio, la circolare dei Ministri della Funzione Pubblica, Affari Regionali ed Economia e Finanze dello 8 agosto 2014 e numerose sezioni regionali di controllo della magistratura contabile hanno ritenuto applicabili entrambi questi metodi.